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FAQ INPS - ISEE CORRENTE

Dal tavolo tecnico - al quale hanno aderito INPS, Agenzia delle Entrate, Consulta dei CAF e Ministero del L. e P.S. - relativo all’applicazione della normativa ISEE corrente, sono uscite le prime FAQ approvate e condivise.


1. Domanda:

Vista la possibilità di presentare un ISEE corrente a seguito della sola variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente ovvero tipologia (C), quali sono i redditi “rilevanti” per ottenere il calcolo dell’Indicatore corrente (condizioni di accesso e redditi da dichiarare)?


Risposta:

I redditi rilevanti ai fini del calcolo dell’ISEE corrente sono:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione”).

Tali fattispecie, infatti (LD; LA, TR) sono riportate nel quadro S3 ”situazione reddituale corrente” della DSU corrente. Questi dati, ai sensi del comma 4, del citato articolo 9, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.



2. Domanda: La cessazione di un contratto di locazione o la sua variazione di canone, che ha determinato una perdita di reddito tale da indicare una variazione della situazione reddituale del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella determinata in via ordinaria consente di poter chiedere il calcolo dell’ISEE corrente?


Risposta: No, in quanto il reddito variato, relativo al contratto di locazione, non rientra tra i redditi di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.



3. Domanda: Un contribuente ha presentato il Modello 730/2020 dove gli unici redditi dichiarati sono gli assegni di mantenimento percepiti dall'ex coniuge e la casa di abitazione. È possibile presentare l’ISEE corrente avendo avuto un abbattimento degli assegni di mantenimento percepiti?


Risposta: Si, qualora sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%. Ai fini del calcolo dell’Indicatore corrente deve essere indicata nel Quadro S2 - Variazioni rilevanti ai fini della richiesta di ISEE corrente” la tipologia “C) - Rilevanti variazioni del reddito complessivo”. Al riguardo si rappresenta che da un punto di vista fiscale, l’assegno di mantenimento erogato al coniuge a seguito della separazione legale o effettiva del matrimonio o in caso di divorzio, rappresenta un reddito assimilato a lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera i, del Tuir e pertanto in quanto tale entra nella determinazione del reddito ISEE. Con riferimento ai componenti per i quali si sono verificate le variazioni, nel Quadro S3 andranno pertanto forniti tutti i dati sui redditi o trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi, inclusa la componente “LD - Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati” il cui valore risulterà ridotto rispetto a quanto valorizzato nell’ISEE ordinario per effetto dell’abbattimento degli assegni di mantenimento percepiti.



4. Domanda: Un titolare DSU ha perso o ridotto l’assegno di mantenimento versato dal ex coniuge a favore dei figli, può fare ISEE corrente?


Risposta: No. Seppure ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e) gli “assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti” concorrono a formare il reddito ai fini ISEE, essi tuttavia non rilevano “ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente” non venendo difatti indicati dall’art. 9, comma 3, lett. a), b) e c), nel quale sono invece considerati gli assegni per il mantenimento del coniuge, assimilati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente di cui alla lettera a).



5. Domanda: Dobbiamo elaborare una DSU corrente di un contribuente che ha percepito solo la NASPI fino al 24/03/2020 in seguito a cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dunque tipologia "A". Nel considerare i redditi degli ultimi 12 mesi e/o 2 mesi ci siamo accorti che oltre ad una mensilità di NASPI del marzo 2020 il cliente percepisce un reddito da locazione dal mese di luglio 2020. Tale ultimo reddito (che è imponibile IRPEF) deve essere inserito nella DSU corrente?


Risposta: No, il reddito da locazione non deve essere inserito per il calcolo dell’ISEE corrente, in quanto non è compreso tra le voci di reddito di cui all'articolo 9, comma 3, del DPCM 159/2013 (si veda quesito n°2). Deve essere esposta esclusivamente la riduzione della NASpI (quale reddito da lavoro dipendente) inserendo il reddito nel quadro S3 sezione LD.



6. Domanda: Nell’ISEE corrente va inserito il Reddito di Cittadinanza?


Risposta: Si, perché ricade nella definizione di trattamento assistenziale non imponibile ai fini IRPEF.



7. Domanda: Nella DSU corrente va inserito il REm?


Risposta: Si, perché rientra tra i trattamenti assistenziali esenti ai fini IRPEF.



8. Domanda: Le indennità previste in conseguenza della situazione emergenziale COVID-19 rientrano tra i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef previsti dal modulo sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente?


Risposta Si, in quanto trattamenti esenti da Irpef.



9. Domanda: Quali sono i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef rilevanti per il calcolo degli Indicatori ISEE, compreso quello corrente?


Risposta: Si tratta di quei trattamenti che sono esenti ai fini IRPEF. Rientrano in tale categoria, ad esempio, il Reddito di cittadinanza, il Reddito di emergenza, le indennità Covid, la carta acquisti, l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno di maternità dei Comuni, Bonus bebè (assegno di natalità).



10. Domanda: Quando bisogna aggiornare un ISEE corrente?


Risposta: È necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni migliorative della situazione occupazionale e/o nella fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, di qualunque componente il nucleo familiare. In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione. Il nuovo ISEE corrente avrà validità di sei mesi dalla data della presentazione (in sostituzione di precedenti Indicatori correnti già rilasciati dall’INPS).



11. Domanda: L’ISEE corrente scade dopo sei mesi dalla sua presentazione ed è necessariamente collegato ad un ISEE ordinario. Se si vuole presentare una nuova DSU corrente è necessario presentare anche una nuova DSU ordinaria?


Risposta: Solo se la DSU ordinaria è scaduta. Altrimenti non è necessario presentare nuovamente una DSU ordinaria, è sufficiente collegare la DSU corrente all’ISEE ancora in corso di validità.



12. Domanda: È possibile rettificare/integrare un ISEE ordinario in presenza di un ISEE corrente in corso di validità?


Risposta: Se è necessario correggere o integrare un ISEE ordinario al quale è collegato un ISEE corrente si dovrà procedere alla presentazione di una nuova DSU ordinaria e successivamente si dovrà presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente.



13. Domanda: Che documentazione bisogna allegare all’ISEE corrente?


Risposta: Come previsto dal DPCM 159/2013 il soggetto dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (ad esempio la lettera di licenziamento, la cessazione della partita IVA ecc.), e le componenti reddituali aggiornate (ad esempio la busta paga, ecc). Occorre indicare il codice fiscale del componente il nucleo per il quale è intervenuta una variazione e la descrizione della documentazione e/o certificazione allegata. Inoltre, la documentazione attestante la variazione lavorativa e/o le componenti reddituali deve essere conservata dal CAF per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione ISEE corrente.

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