top of page

A - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ (DID)

​

A.1 RdC – Quali sono le condizioni per la fruizione del reddito di cittadinanza (RdC) per i soggetti del nucleo familiare tenuti alla stipula del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione?

​

La fruizione del beneficio è condizionata all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

​

A.2 RdC – Quali soggetti sono obbligati a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)?

​

Nell’ambito del patto per il lavoro sono tenuti a rilasciare la DID tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano i seguenti requisiti: essere maggiorenni, non frequentare un regolare corso di studi e non avere in corso un rapporto di lavoro o che svolgano un’attività lavorativa che comporti un reddito pari o inferiore al minimo previsto (art13 TU imposte sui redditi).

​

A.3 RdC – Quali sono i requisiti per cui la persona è considerata in stato di disoccupazione?

​

Sono considerati disoccupate le persone prive di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa.

Sono altresì considerati in stato di disoccupazione i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito al di sotto della soglia di imposizione fiscale (8.145,00 per il lavoro dipendente e 4.800,00 per il lavoro autonomo ai sensi dell’art.13 TU imposte sui redditi).

​

A.4 RdC – Quando deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)?

​

La norma stabilisce che la dichiarazione di immediata disponibilità debba essere resa dai componenti del nucleo familiare entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. La DID può essere rilasciata anche in sede di primo appuntamento, per i soggetti tenuti alla stipula del patto per il lavoro.

​

A.5 RdC – In quale modalità si può rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)?

​

La DID può essere resa:

- autonomamente: tramite il portale ANPAL, dall’area ad accesso riservato. Chi non possiede le credenziali si può registrare al portale;

- tramite un intermediario: un CPI o un patronato convenzionato con ANPAL;

- in sede di primo appuntamento presso il CPI.

​

A.6 RdC – Il beneficiario esonerabile dagli obblighi del patto per il lavoro è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)?

​

Il beneficiario, nel periodo di esonero, non è obbligato a rilasciare la DID e a sottoscrivere il patto per il lavoro o per l’inclusione sociale.

​

A.7 RdC – Un beneficiario non comunitario può rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)?

​

Sì. Un beneficiario non comunitario può rilasciare la DID, a parità di condizioni e requisiti rispetto al cittadino italiano, se in possesso di permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa.

​

A.8 RdC – I soggetti esclusi dal patto per il lavoro devono comunque rilasciare la Did?

​

No. Tali soggetti non sono tenuti a rilasciare la Did ai fini del RdC e degli obblighi derivanti. Possono tuttavia rilasciarla ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego se ricorrono i requisiti previsti.

​

A.9 RdC – Un beneficiario non comunitario, che non abbia ottenuto la residenza in Italia, può rilasciare la DID?

​

No, a meno che sia un richiedente asilo. I cittadini stranieri non UE, regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno che consente l’esercizio di un’attività lavorativa, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e comunitari. Pertanto, ai cittadini stranieri non UE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è richiesta la dimostrazione del requisito della residenza ai fini dell’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro. Costituiscono eccezione i richiedenti asilo, che hanno diritto ad accedere alle misure e ai servizi di politica attiva anche con il solo domicilio.

​

A.10 RdC – Un beneficiario comunitario, che non abbia ottenuto la residenza in Italia, può rilasciare la DID?

​

Sì. I cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro. In questo ambito, il requisito della residenza deve essere letto in relazione ai princìpi di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e di accesso ai servizi di collocamento gratuito, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi.

​

A.11 RdC – Un beneficiario RdC che partecipa a un tirocinio extracurriculare o tirocinio professionale per l’abilitazione all’esercizio della libera professione è da considerarsi in stato di disoccupazione?

​

Sono considerati disoccupate le persone prive di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa. Altrimenti sono considerati in “stato di disoccupazione” le persone con un lavoro, autonomo o subordinato di “lieve entità”, “sottosoglia”.

Il tirocinio extracurriculare o professionale per l’abilitazione all’esercizio della libera professione non si configura come un rapporto di lavoro, di conseguenza il beneficiario RdC che vi partecipa può acquisire lo stato disoccupazione oppure permane nello stato di disoccupazione anche a seguito di avvio di tirocinio.

​

B - ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI

​

B.1 RdC – Quali sono i beneficiari esclusi dall’obbligo di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

Sono esclusi i componenti del nucleo familiare:

- minorenni

- occupati

- frequentanti un regolare corso di studi

- beneficiari della Pensione di cittadinanza

- beneficiari di pensione diretta

- di età pari o superiore a 65 anni

- componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

​

B.2 RdC – Quali categorie di disabili ai sensi delle Legge 68/1999 sono escluse dagli obblighi?

​

L’art. 1 della legge n. 68/1999, definisce la disabilità con le seguenti categorie di persone, a prescindere dall’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (aventi diritto all’assegno ordinario di invalidità, ossia gli assicurati all’INAIL la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;

- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’ INAIL;

- le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978.

I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

​

B.3 RdC – Un beneficiario disabile, rientrante tra le categorie previste dalla Legge 68/1999, può comunque sottoscrivere un Patto per il Lavoro?

​

Sì. Un beneficiario disabile, rientrante tra le categorie della L. 68/1999, come risulta dal verbale rilasciato dalla Commissione Medica Competente, può volontariamente decidere di sottoscrivere un Patto per il Lavoro, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.

In ogni caso, le misure inserite nel Patto dovranno tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.

​

B.4 RdC – Un beneficiario disabile, rientrante tra le categorie previste dalla Legge 68/1999, che chieda l’esclusione dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, può iscriversi alle liste per il collocamento mirato?

​

Sì. Un beneficiario disabile, rientrante tra le categorie della L. 68/1999, come risulta dal verbale rilasciato dalla Commissione Medica Competente, può volontariamente decidere di essere escluso dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, potendo al contempo attivare o continuare la fruizione di misure di politica attiva, inclusa l’iscrizione alle liste per il collocamento mirato. In ogni caso, le misure inserite nel percorso dovranno tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.

​

B.5 RdC – Rispetto all’esclusione dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, cosa si intende per frequenza di un regolare corso di studi?

​

In tale ambito si include:

a) l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali);

b) l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);

c) l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS);

d) l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.

Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno

​

B.6 RdC – Che cosa deve fare il CPI se uno dei componenti del nucleo familiare tenuto alla stipula del patto per il lavoro decede?

​

Il CPI deve acquisire il certificato di morte della persona deceduta affinché il componente deceduto non venga considerato per le convocazioni del percorso del patto per il lavoro. È importante che il CPI comunichi ai componenti del nucleo che gli stessi hanno l’obbligo di comunicare all’INPS ogni variazione del nucleo familiare, attraverso la presentazione di una DSU aggiornata entro 2 mesi dall’evento.

​

B.7 RdC – Se durante l’attuazione del Patto per il Lavoro sopraggiungono condizioni di esclusione, il beneficiario è comunque obbligato alla partecipazione al percorso di inserimento lavorativo?

​

No, il beneficiario non è obbligato a continuare il percorso di inserimento lavorativo, rendendo noto al CPI il sopraggiunto motivo di esclusione dagli obblighi.

​

B.8 RdC – Cosa accade se uno dei componenti del nucleo familiare, successivamente alla domanda RdC, è sottoposto a stato detentivo o ricoverato in istituti di cura e lunga degenza o in altre strutture a totale carico dello Stato?

​

Il beneficiario RDC deve comunicare all’INPS attraverso il modello RDC-com esteso la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero.

Il modello Rdc/Pdc-Com Esteso deve essere presentato all’INPS tramite i CAF, gli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito dell’INPS. Va presentato un modello per ogni componente del nucleo familiare per il quale sia intervenuta la variazione.

https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/A-che-serve-il-modello-Rdc-com-esteso

​

B.9 RdC – È necessario che il beneficiario disabile ex L. 68/99 sia iscritto o si iscriva al collocamento mirato per essere escluso dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC?

​

No. Per essere escluso dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, è sufficiente che il beneficiario disabile rientri tra le categorie previste dall’art. 1 della L. 68/99, non necessita che questi sia iscritto o abbia intenzione di iscriversi al collocamento mirato.

​

B.10 RdC – Il beneficiario Il beneficiario del RdC con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal quale ricavi un reddito annuo prospettico al di sopra della soglia di imposizione fiscale (8.145,00 per il lavoro dipendente) si considera escluso oppure esonerabile dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro?

​

Il beneficiario, in questo caso, si considera escluso dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro, indipendentemente dalla durata del contratto sottoscritto. Alla scadenza del contratto, qualora non si verifichi proroga, rinnovo o trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il beneficiario acquisisce lo stato di disoccupazione (con contestuale rilascio della DID) e pertanto è tenuto alla stipula del patto per il lavoro.

​

B.11 RdC – I beneficiari RdC che frequentano un corso regolare di studi sono da considerarsi esclusi o esonerati dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale? Cosa si intende per corso regolare di studi?

​

I beneficiari RdC che frequentano un corso regolare di studi sono da considerarsi esclusi dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale.

Per corso regolare di studi si intende la frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali), frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS), frequenza ad un corso di laurea e ITS, l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.

​

B.12 RdC – Può un beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99, sottoscrittore di Patto per il Lavoro, decidere di interrompere il percorso personalizzato per l’inserimento lavorativo, così rivalutando la propria iniziale e volontaria adesione al Patto?

​

Sì. Un beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99, che abbia volontariamente aderito al Patto per il Lavoro, può in qualsiasi momento decidere di interrompere il percorso personalizzato per il lavoro.

​

B.13 RdC – Il beneficiario del RdC con contratto di lavoro dipendente sottoscritto in data antecedente al 29/03/2019, anche se sottosoglia, si considera occupato e quindi escluso dagli obblighi derivanti dalla fruizione del beneficio RdC?

​

Il beneficiario in costanza di rapporto di lavoro sottoscritto prima del 29/03/2019, si considera occupato anche se il reddito annuo risulta inferiore alla soglia di imposizione fiscale e quindi è da considerare escluso.

L’unica eccezione prevista dalla Circolare n.1 di ANPAL è relativa ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati antecedentemente alla data del 29/03/2019: se il soggetto termina il periodo di sospensione dello stato di disoccupazione (180 giorni dalla data di avvio del contratto) a decorrere dal 30/03/2019, conserva lo stato di disoccupazione se possiede un reddito inferiore a € 8.145 nell’anno solare. Pertanto, tale specifica casistica riguarda i soggetti che al momento della decorrenza prevista dalla circolare (30 marzo 2019) si trovavano già in sospensione dello stato di disoccupazione.

​

B.14 RdC – I beneficiari RdC che frequentano un corso regolare di studi “serale” e on - line sono da considerarsi esclusi o esonerati dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

​

I beneficiari RdC che frequentano un corso regolare di studi “serale” e on - line sono da considerarsi esclusi dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale. La condizione è autocertificata, dai beneficiari RdC, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 agli enti territoriali (CPI e Servizi dei Comuni) e verificata in un momento successivo.

L’esclusione è prevista per i percorsi di scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali), frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS), frequenza ad un corso di laurea e ITS, l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.

​

B.15 RdC – Il beneficiario RdC che ha in corso attività di lavoro autonomo avviate in data antecedente al 29/03/2019, anche se sottosoglia, si considera occupato e quindi escluso dagli obblighi derivanti dalla fruizione del beneficio RdC?

​

Il beneficiario che ha in corso attività di lavoro autonomo, avviate in data antecedente al 29/03/2019, si considera occupato anche se il reddito annuo prospettico risulta inferiore alla soglia di imposizione fiscale. Pertanto, è da considerarsi escluso dagli obblighi derivanti dalla fruizione del beneficio RdC.

​

B.16 RdC – In quali casi un beneficiario bocciato/ripetente si considera ancora “regolarmente frequentante un percorso di studi”?

​

Nel caso di iscrizione ad una scuola secondaria superiore di secondo grado, oppure ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore, sono considerati regolari tutti gli studenti iscritti e frequentanti, di qualsiasi età, compresi i bocciati e ripetenti.

​

B.17 Il beneficiario del RdC con contratto di lavoro intermittente (altrimenti detto "a chiamata"), a tempo determinato con obbligo di risposta (c.d. indennitaÌ€ di disponibilitaÌ€), dal quale ricavi un reddito annuo prospettico al di sopra della soglia di imposizione fiscale (8.145,00 euro annui) va considerato escluso dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro?

​

Sì, deve considerarsi escluso. (Circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019, paragrafo 2.4.)

​

B.18 Il beneficiario di reddito di cittadinanza che sia anche percettore del trattamento di anticipo pensionistico denominato APE Social può essere considerato titolare di pensione diretta e pertanto escluso dall’obbligo di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2019, sono esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i «titolari di pensione diretta».

L’APE Social è qualificato dalla normativa di riferimento – art. 1, commi da 179 a 186, l. n. 232/2016 e smi – come un’indennità, a carico dello Stato ed erogata da INPS, rivolta a soggetti che si trovino in una delle condizioni di difficoltà/debolezza individuate e riconosciuta per un periodo di tempo limitato e comunque fino al raggiungimento dell’età di l’accesso alla pensione di vecchiaia. Il godimento dell’APE Social non è compatibile con trattamenti di pensione diretta e cessa nel caso in cui il destinatario percepisca redditi da lavoro dipendente/parasubordinato superiori a 8.000 euro annui e redditi da lavoro autonomo superiori a 4.800 euro annui.

Alla luce delle caratteristiche evidenziate, l’APE Social non pare potersi assimilare ai comuni trattamenti pensionistici diretti, essendo differenti natura, finalità, requisiti per il mantenimento e fonte di finanziamento.

Ne consegue che il beneficiario che sia anche percettore di APE Social non può per tale ragione essere escluso dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC.

È bene tuttavia evidenziare come vi sia una certa sovrapposizione tra le condizioni previste dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dell’APE Social e quelle che, ai sensi del d.l. n. 4/2019, legittimano l’esonero dai suddetti obblighi (possono ottenere l’APE Social, tra l’altro: soggetti con carichi di cura rispetto a familiari con handicap in situazione di gravità; soggetti con invalidità civile superiore o uguale al 74%).

Pertanto, nel caso di beneficiari di RdC che siano anche percettori di APE Social, si rende necessaria un’attenta valutazione rispetto ad eventuali condizioni di esonero dagli obblighi.

​

B.19 Come deve essere considerato il socio d’opera in relazione all’esclusione o all’esonero dall’obbligo di adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

Il socio d’opera che non abbia attivo un contestuale contratto di lavoro non può essere considerato occupato poiché non è né un lavoratore dipendente né un lavoratore autonomo, pertanto non può essere considerato escludibile o esonerabile.

In particolare, il socio d'opera è il socio che conferisce alla società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Il socio d’opera è retribuito mediante partecipazione agli utili e differisce dal prestatore di lavoro subordinato in quanto quest'ultimo "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione esclude di per sé l'esistenza di un rapporto di società che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cassazione n. 6855/1982).

​

B.20 Rispetto all'esclusione degli obblighi connessi alla fruizione del RdC, un master universitario può essere considerato un regolare corso di studi?

​

Sì, sono considerati regolare corso di studi i Master universitari di I e II livello, tenuti presso istituzioni universitarie pubbliche o private riconosciute, in quanto sono considerati corsi di specializzazione.

​

B.21 Un beneficiario che ha in essere un contratto di agenzia come deve essere considerato ai fini dell’esonero/esclusione?

​

Il beneficiario che ha in essere un contratto di agenzia, regolato dagli artt. 1742-1753 Cod. Civ., va considerato un lavoratore autonomo e pertanto soggetto alla disciplina di esonero/esclusione in base al reddito annuale/prospettico che questi dichiara. In particolare, se il reddito annuo prospettico è superiore alla soglia di imposizione fiscale (pari a € 4.800,00) il beneficiario si considera escluso dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro, in caso contrario se il reddito annuo prospettico è inferiore alla soglia di imposizione fiscale il beneficiario può essere esonerato al verificarsi di specifiche condizioni in base a:

- valutazione del reddito in termini prospettici

- tempo effettivamente impiegato nell’attività lavorativa. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali

- conservazione dello stato di disoccupazione.

​

B.22 Per l'esclusione dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, un cittadino disabile deve presentare la relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione Medica di Accertamento?

​

No. Per essere escluso dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, un cittadino disabile ai sensi della L. 68/99 deve presentare esclusivamente il certificato che attesti il possesso di una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1 della L. 68/99.

​

C - CONVOCAZIONE PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI)

​

C.1 RdC – Quali beneficiari del RdC vengono convocati dal CPI per la stipula del patto per il lavoro?

​

Vengono convocati i componenti del nucleo familiare in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- assenza di occupazione da meno di 24 mesi;

- percettore di NASPI o di altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la percezione da meno di 12 mesi;

- presenza di un patto di servizio attivo, sottoscritto negli ultimi due anni;

- assenza di un progetto personalizzato REI.

Sono inoltre convocati indipendentemente dai requisiti di cui sopra:

- i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

- gli altri componenti del nucleo familiare che hanno una DID attiva.

 

C.2 RdC – Come viene convocato il beneficiario RdC?

​

Il CPI di residenza per competenza convoca il beneficiario attraverso mezzi informali, quali SMS (messaggistica telefonica) o e-mail.

​

C.3 RdC – Cosa succede se viene convocato un beneficiario del RdC in condizione di esclusione?

​

ANPAL mette a disposizione degli operatori dei CPI l’elenco dei beneficiari del RdC: può accadere che anche una persona in condizione di esclusione sia presente in tale elenco e venga pertanto convocata. In questo caso, l’operatore del CPI deve verificare le cause di esclusione della persona convocata, nel corso del primo appuntamento.

​

C.4 RdC – Il beneficiario può utilizzare l’autocertificazione per comunicare al CPI di competenza il cambio della propria residenza?

​

Si. In alternativa al certificato di residenza rilasciato dall’Amministrazione comunale il beneficiario può utilizzare l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000 art. 46) consiste nella facoltà di presentare dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione come ad esempio nel caso del certificato di residenza. Il beneficiario assume personalmente la responsabilità di quanto dichiarato nell’autocertificazione. Il CPI ha comunque facoltà di controllare e verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nell’autocertificazione. L’autocertificazione non necessita di autenticazione della firma del beneficiario dichiarante e deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità di quest’ultimo.

​

C.5 RdC – Con quali modalità il beneficiario può effettuare le comunicazioni con il CPI?

​

Le comunicazioni con il CPI competente possono essere effettuate tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, posta elettronica ordinaria o tramite posta elettronica certificata PEC. Nonostante non sussista uno specifico obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata PEC se ne suggerisce l’utilizzo in quanto è uno strumento che conferisce valore legale alla comunicazione (a differenza della posta elettronica ordinaria) e che rende possibile la tracciabilità della comunicazione stessa individuando in maniera inequivocabile data e ora dell’invio e dell’avvenuta ricezione, mittente e destinatario. In caso di utilizzo della posta elettronica ordinaria si suggerisce l’attivazione dell’opzione “ricevuta di lettura” per verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

​

C.6 RdC – Come può il beneficiario che non possiede un pc o non è in grado di usarlo, ottemperare all’obbligo di consultazione quotidiana della piattaforma?

​

Il beneficiario che non sia in possesso di pc, tablet o smartphone e comunque non sia in grado di usarlo, può ottemperare all’obbligo di consultazione della piattaforma presso il CPI di riferimento ovvero presso altri soggetti della rete dei servizi pubblici (es. informagiovani e biblioteche comunali) o inseriti nella rete dei servizi per il lavoro a livello locale.

​

C.7 RdC – I componenti dei nuclei familiari beneficiari del RdC, in caso di assenza di occupazione da non più di 2 anni, sono tenuti alla stipula del patto per il lavoro. Da quando si calcolano i due anni di assenza occupazione?

​

Il D.L. 4/2019 stabilisce che sono tenuti alla stipula del patto per il lavoro i beneficiari RdC privi di occupazione da non più di due anni. La procedura prevede che il sistema informativo del RdC comunica al sistema informativo ANPAL il codice fiscale del beneficiario RdC per il controllo dello stato di disoccupazione. Il sistema informativo ANPAL restituisce i giorni di disoccupazione calcolati dalla data di sottoscrizione dell’ultima DID attiva fino alla data corrente. Nel caso sia verificata la mancata occupazione da non più di due anni, il nominativo del beneficiario RdC sarà reso noto e comunicato ai CPI affinché sia convocato entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Tale interoperabilità consente di determinare la condizione relativa all’assenza di occupazione da non più di due anni del beneficiario RdC e avviare la procedura di convocazione ed eventuale stipula del patto per il lavoro.

​

C.8 RdC – Un beneficiario che ripetutamente non risponde alle telefonate di convocazione può essere considerato assente ingiustificato e soggetto alla condizionalità?

​

Ai sensi dell’art. 4, co. 15-quinquies del DL 4/2019, la convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per l’impiego in sede di rilascio della DID e nei successivi incontri. Considerato che la “telefonata” non è fra le ipotesi contemplate dalla norma, è opportuno convocare il beneficiario con metodi che siano tracciabili come appunto mail, SMS, PEC o Racc. A/R. In questo caso il beneficiario è considerato assente ingiustificato e soggetto a condizionalità.

​

C.9 RdC - Il cambio di residenza di uno, alcuni o tutti i membri (incluso il richiedente) del nucleo familiare comporta la decadenza dal beneficio del RdC?

​

No, il cambio di residenza non comporta di per sé la decadenza dal beneficio del RdC, ad eccezione dei casi in cui il cambio di residenza produca una variazione reddituale ai fini ISEE.

​

C.10 RdC – Il beneficiario che lavora all’estero come può attestare il suo status lavorativo?

​

Lo stato occupazionale per un beneficiario che lavora all’estero può essere dimostrato attraverso la presentazione di idonea documentazione (ad esempio copia del contratto, cedolini, estratti contributivi, ecc.) o, in mancanza di essa, attraverso l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, allegando copia di un proprio documento in corso di validità.

​

C.11 RdC – Il beneficiario RdC con patto di servizio attivo sottoscritto nei due anni antecedenti il riconoscimento del beneficio e con misura di politica attiva in corso, deve sottoscrivere il patto per il lavoro?

​

Il beneficiario con patto di servizio attivo sottoscritto nei due anni antecedenti il riconoscimento del beneficio non sottoscrive il patto per il lavoro e continua a partecipare alle misure medesime, rientrando comunque nel quadro di condizionalità previsto per il RdC. Qualora il beneficiario, al termine della misura, risulti ancora in stato di disoccupazione, viene convocato dal Centro per l’Impiego di residenza e riceve dall’ANPAL l’AdRdC.

​

C.12 RdC – Un beneficiario può rinunciare al RdC presso un CPI?

​

No. Il beneficiario deve rinunciare al RdC presentando alle strutture territoriali competenti dell'INPS con il modulo SR183 compilato. È possibile scaricare il modulo dal sito internet dell'INPS.

​

C.13 RdC – Un soggetto, che si presenti autonomamente o erroneamente sia stato inserito nelle liste dei convocabili, risulti essere “aggregato” come da quadrante “modalitaÌ€ di calcolo ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo” (anche a seguito di segnalazione da parte di un altro componente del nucleo), deve essere instradato nel percorso di inserimento lavorativo?

​

No. Il soggetto “aggregato al nucleo” non facendo parte del nucleo familiare non dovrà essere convocato ai colloqui e sottostare all’applicazione della condizionalità.

​

C.14 RdC – Il beneficiario che compie 65 anni in corso di fruizione del beneficio e comunque dopo lo svolgimento del primo appuntamento, deve fare qualcosa per essere escluso?

​

Il beneficiario non è tenuto ad attivarsi ai fini dell’esclusione, in quanto il dato anagrafico è già desumibile dal CPI competente e la norma dichiara in maniera esplicita che l’esclusione è al compimento del sessantacinquesimo anno.

​

C.15 RdC - Il CPI deve verificare le autocertificazioni prodotte prima di accettarle?

​

No. La condizione è autocertificata dai beneficiari RdC ai sensi del DPR 445/2000 agli enti territoriali competenti (CPI e Servizi dei Comuni). Il beneficiario assume personalmente la responsabilità di quanto dichiarato nell’autocertificazione. Il CPI ha comunque facoltà di controllare e verificare ex post la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nell’autocertificazione, anche mediante controlli a campione. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR 445/2000.

​

C.16 RdC – Nel caso di un beneficiario con contratto a tempo determinato prossimo alla scadenza, in fase di convocazione presso il Centro per l’Impiego, è necessario comunque procedere alla valutazione delle causali di esclusione/esonero?

​

Si, è necessario valutare il singolo caso, anche in prossimità di scadenza contrattuale verificando le casistiche di esclusione ed esonero. Allo scadere del contratto a tempo determinato (nel più generale ambito di variazione occupazionale), il beneficiario è tenuto inoltre a comunicarlo all’Inps secondo le modalità definite dallo stesso Istituto.

​

C.17 RdC – Gli elenchi dei beneficiari RdC in convocazione presso i CpI devono includere le persone con disabilità ex L. 68/99?

​

Si, le persone con disabilità ex L. 68/99 devono essere incluse negli elenchi dei beneficiari RdC in convocazione presso i CpI, dal momento che la loro disabilità, a differenze delle altre cause di esclusione dagli obblighi, può essere compatibile con l’attività lavorativa e che questi possono volontariamente decidere di sottoscrivere un Patto per il Lavoro. Nell’ottica di una corretta comunicazione tra servizio e cittadino, è opportuno che il CpI, da un lato, acquisisca la documentazione attestante l’esclusione per disabilità, e dall’altro che il cittadino sia informato sulla possibilità di aderire o meno ad un percorso d’inserimento lavorativo a prescindere dalla fruizione del beneficio.

​

C.18 RdC – Le dimissioni volontarie producono una decadenza automatica dal RdC per il beneficiario che le abbia presentate?

​

Si. Il solo componente del nucleo familiare che abbia presentato dimissioni volontarie, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa, non ha diritto al RdC nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Il componente del nucleo familiare che presenta le dimissioni volontarie è tenuto a farne apposita comunicazione all’INPS.

​

C.19 RdC – Le persone appartenenti ad ordini religiosi (suore e frati), beneficiari di Reddito di Cittadinanza devono aderire ad un percorso di inserimento lavorativo o all’inclusione sociale?

​

Si, se possiedono i requisiti anagrafici, patrimoniali e reddituali previsti possono essere beneficiari di RdC sottoposti agli obblighi. Frati e suore non vengono remunerati dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC) e il loro reddito è rappresentato unicamente dai compensi derivanti dall’attività lavorativa. Pertanto, sono tenuti, qualora non intervengano causali di esclusione o esonero alla sottoscrizione del patto per il lavoro o per l’inclusione sociale.

​

C.20 RdC – Un beneficiario RDC, convocato al centro per l’impiego, comunica di aver sottoscritto in passato un progetto personalizzato REI che non è più attivo. Come ci si comporta?

​

L’operatore durante i colloqui previsti per la costruzione del patto per il lavoro indaga gli obiettivi, le misure e i risultati del progetto personalizzato REI attivato in passato presso i servizi sociali. Qualora ravvisi la presenza di elementi di fragilità invia il nucleo ai servizi sociali per la valutazione multidimensionale.

​

C.21 RdC – Un beneficiario RDC, convocato al centro per l’impiego, comunica di aver sottoscritto in passato un progetto personalizzato REI e che il progetto è ancora in corso. Come ci si comporta?

​

Il beneficiario/nucleo familiare deve essere inviato ai servizi sociali e il progetto personalizzato è equiparabile al Patto per l’inclusione sociale. (riferimento legislativo al comma 13 art. 4 legge 26/2019 “Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione”).

​

C.22 RdC – Nel caso in cui un membro beneficiario di RDC, in corso di fruizione di beneficio, abbia presentato dimissioni volontarie e dovrebbe pertanto “decadere” dalla fruizione del beneficio per i successivi 12 mesi, come deve comportarsi il CPI qualora il medesimo beneficiario appaia negli elenchi da convocare?

​

In questo caso l’operatore CPI, dopo aver verificato tramite le CO che la causa di cessazione sia effettivamente quella di dimissioni volontarie e non di dimissioni per giusta causa, attende l'avvenuto aggiornamento degli elenchi, ai fini della convocazione del beneficiario in questione.

​

C.23 Come deve procedere il CPI di competenza in sede di convocazione e presa il carico se i componenti del nucleo familiare hanno residenze differenti?

​

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze differenti sarà cura del CPI di competenza, ossia quello in cui risiede il beneficiario, di procedere a convocazioni separate, in base alla rispettiva residenza.

​

C.24 Le dimissioni rassegnate dal beneficiario durante il periodo di prova producono effetti rispetto al diritto a mantenere il Reddito di Cittadinanza o ne comportano la perdita per i successivi 12 mesi?

​

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 4/2019, non ha diritto al Reddito di Cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. In merito alla possibilità o meno di applicare tale previsione alla specifica fattispecie delle dimissioni durante il periodo di prova, si è espresso l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, con parere prot. N. 10617 del 21/10/2020 chiarendo che, stante «la specialità e la precarietà» del rapporto di lavoro durante la prova, in cui il lavoratore «può sperimentare le proprie capacità e valutare il tipo di lavoro», eventuali dimissioni rassegnate durante tale periodo non ricadono sotto la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 4/2019. Ne consegue che il lavoratore che si dimette durante il periodo di prova conserva il diritto a beneficiare del Reddito di Cittadinanza.

​

C.25 Il licenziamento del beneficiario produce effetti rispetto al diritto ad mantenere il RdC?

​

No, il beneficiario che venga licenziato conserva il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza. La normativa e la prassi non forniscono indicazioni circa eventuali conseguenze derivanti dal licenziamento del beneficiario rispetto al diritto a mantenere il Reddito di Cittadinanza.

In assenza di una specifica indicazione normativa a riguardo, il beneficiario che venga licenziato conserva il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza. Tale conclusione vale a prescindere dalla ragione posta a fondamento del licenziamento (nel periodo di prova, per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo, per giusta causa, collettivo).

​

C.26 Le dimissioni volontarie da un tirocinio producono una decadenza automatica dal RdC ai sensi dell'art 2 co 3 del DL 4/2019, per il beneficiario che le abbia presentate?

 

No, in quanto il tirocinio sia curriculare sia extracurriculare non rileva come rapporto di lavoro.

​

D - ESONERABILITA’ DAGLI OBBLIGHI

​

D.1 RdC – Chi può essere esonerato dall’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

Sono esonerabili dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC:

- i componenti del nucleo familiare con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età;

- i componenti del nucleo familiare con carichi di cura nei confronti di disabile grave o non autosufficiente, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all’allegato 3 del decreto legislativo n. 159 del 2013);

- i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo con un reddito pari o inferiore al minimo previsto ai sensi dell’art.13 T.U delle imposte sui redditi (per il lavoro dipendente 8.145,00 annui; per il lavoro autonomo 4.800,00 annui);

- coloro che frequentano corsi di formazione finalizzati ad ottenere una qualifica o un diploma professionale;

- persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;

- persone impegnate in percorsi di tirocinio extracurriculare (o di inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione) come da linee guida nazionali e normative regionali vigenti.

Sono esonerati, invece, i componenti del nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell’art. 3, co. 13 del d.l. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).

​

D.2 RdC – In che modalità il beneficiario può essere esonerato?

​

Il beneficiario che si trova in una delle condizioni di esonerabilità verificate con il Centro per l’impiego, rilascia un’autocertificazione a sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 (e si impegna a comunicare il termine del motivo di esonero allo stesso CPI). La scelta di essere esonerati è comunque in capo al beneficiario.

​

D.3 RdC – Quante persone del nucleo familiare possono essere esonerate per carichi di cura nei confronti di soggetti minori di 3 anni di età o di persone con disabilità grave o non autosufficienti?

​

Nel caso di obblighi di cura nei confronti di figli minori di 3 anni, può essere esonerato al massimo un componente anche nei casi in cui il nucleo familiare comprenda più di un minore.

Nel caso di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, può essere esonerato un componente per ogni soggetto con disabilità. Pertanto, non possono essere esonerati duo o più componenti del nucleo per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente.

In entrambi i casi, i componenti del nucleo indicano la persona da esonerare in accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta è rimessa all’operatore del CPI tenuto conto della valutazione di occupabilità, con preferenza nei confronti della persona meno occupabile.

​

D.4 RdC – Nel caso di esonero per carichi di cura nei confronti di soggetti con disabilità grave o non autosufficienti, quale documentazione bisogna richiedere e come valutare la condizione di disabilità?

​

Nel caso di esonero per carichi di cura nei confronti di soggetti con disabilità grave o non autosufficienza bisogna richiedere l’apposito verbale redatto dalla Commissione di Accertamento competente e confrontarlo con le tabelle annesse all’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 per verificare il grado di disabilità.

​

D.5 RdC – Nel caso di esonero per carichi di cura nei confronti di soggetti con disabilità grave, è possibile basarsi sulla certificazione dell’handicap redatta sulla base delle disposizioni previste dalla L. 104/92?

​

Sì. Nel caso il verbale sia stato redatto sulla base delle disposizioni previste dalla L. 104/92, la disabilità grave non è vincolata alla percentuale di invalidità, ma coincide con la condizione di “handicap con connotazione di gravità” (art3 co.3 L.104/1992).

​

D.6 RdC – Quanto dura l’esonero nel caso di persone in condizione di disabilità/malattia, non rientranti tra le categorie previste dalla L. 68/1999?

​

La condizione di esonerabilità dei beneficiari che si trovino in condizioni di disabilità/malattia/gravidanza, se non specificato sulla certificazione prodotta, verrà rivalutata con una tempistica rispettosa del percorso di cura/riabilitazione necessario alla riacquisizione di uno stato di salute.

​

D.7 RdC – Tutti i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente sia pari o inferiore a € 8.145,00 annui o con lavoro autonomo il cui reddito sia inferiore a € 4.800,00 annui possono essere esonerati dalla sottoscrizione del patto per il lavoro?

​

Per poter essere esonerati è necessario che l’operatore del CPI verifichi la condizione specifica del lavoratore in relazione a:

- valutazione del reddito in termini prospettici

- tempo effettivamente impiegato nell’attività lavorativa. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali

- conservazione dello stato di disoccupazione.

 

D.8 RdC – Quali sono i corsi di formazione per i quali è possibile riconoscere l’esonero dalla sottoscrizione del patto per il lavoro?

​

Solamente i corsi di formazione che prevedono il rilascio di qualifica o diploma professionale.

​

D.9 RdC – Un beneficiario RDC, componente del nucleo familiare beneficiario REI con un patto PSP attivo sottoscritto anche con CPI diverso da quello che lo ha convocato per il RDC, va esonerato in quanto titolare di carta REI con un PSP in essere?

​

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del dl 4/2019 convertito con modificazioni in legge 26/2019, i componenti dei nuclei familiari che abbiano sottoscritto un progetto personalizzato REI non devono essere convocati da CPI ai fini di stipula del patto per il lavoro. La persona non va esonerata, in quanto tale casistica non rientra nell’esonerabilità.

​

D.10 RdC – Può un beneficiario RdC essere esonerato dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro se ha attiva una Borsa Lavoro che prevede impiego in lavori di pubblica utilità?

​

Il beneficiario di RdC che ha attiva una Borsa Lavoro non ha diritto all’esonero dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro. Lo strumento della Borsa Lavoro si configura come misura di politica attiva del lavoro, pertanto al beneficiario si applica quanto previsto dal punto 4.3 della circolare Anpal 3/2019 per i soggetti che hanno già misure di politica attiva in corso di erogazione. Il beneficiario sarà convocato entro 30 giorni dalla data di conclusione della predetta misura al termine della misura di politica attiva del lavoro che sarà tracciata sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

​

D.11 RdC – Per valutare un possibile esonero dagli obblighi di sottoscrizione del patto per il lavoro, in caso di beneficiario RdC che ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, quali sono le indicazioni per il calcolo della sommatoria tra le ore di lavoro settimanali e i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro?

​

Date le ore di lavoro settimanali come definite nel contratto di lavoro sottoscritto, i tempi di percorrenza si calcolano moltiplicando il numero di giorni di lavoro della singola settimana previsti dal contratto per i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblici per coprire il tragitto. Ad esempio, se calcoliamo 5 giorni lavorativi settimanali ed un tempo di percorrenza di 90 minuti (comprensivo di tragitto di andata e ritorno), il totale settimanale è pari a 450 minuti (7,5 ore settimanali).

​

D.12 RdC – Quali sono le tipologie di corsi frequentati dal beneficiario RdC che consentono l’esonero dal percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

​

È possibile procedere con l’esonero dal percorso di inserimento al lavoro o di inclusione sociale solamente per i beneficiari RdC che frequentano un corso di formazione per l’acquisizione di una qualifica o diploma professionale. Tale condizione è autocertificata, dai beneficiari RdC, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 agli enti territoriali (CPI e Servizi dei Comuni).

​

D.13 RdC – Cosa succede nel caso in cui un percettore RdC risulti avere carichi di cura nei confronti di soggetti con disabilità grave o non autosufficienza, non appartenenti al proprio nucleo familiare?

​

Nel caso in cui un beneficiario RdC abbia carichi di cura nei confronti di soggetti con disabilità grave o non autosufficienza, non appartenenti al proprio nucleo familiare, questi sarà tenuto al rispetto degli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, tra cui il rilascio della DID e la sottoscrizione del Patto per il Lavoro. Resta inteso che, nell’individuazione delle misure e degli impegni connessi a RdC, il Centro per l’Impiego potrà individuare insieme al cittadino soluzioni funzionali a consentire e non ostacolare l’espletamento delle funzioni di cura.

​

D.14 RdC – Un beneficiario con carichi di cura nei confronti di minori di 3 anni o di un soggetto con disabilità grave o non autosufficienza, già esonerato dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, può in un secondo momento chiedere di sottoscrivere un Patto per il Lavoro?

​

Sì. Un beneficiario esonerato dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC per carichi di cura nei confronti di un minore di 3 anni o di un soggetto con disabilità grave o non autosufficienza, può sottoscrivere un Patto per il Lavoro anche durante il periodo di esonero, così accedendo ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

​

D.15 RdC – Il beneficiario RdC esonerato dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro o dal patto per l’inclusione, può partecipare ad altri programmi di politica attiva successivamente alla data di esonero?

​

Si, il beneficiario RdC può partecipare ad altri programmi di politica attiva (inclusa la formazione).

​

D.16 RdC – Chi rientra nella categoria “invalidi civili di etaÌ€ compresa tra 18 e 65 anni” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

Sono considerati invalidi civili i cittadini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che abbiano minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%). Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Integrata presso l’ASL può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, le seguenti diciture:

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100% (disabilità grave)

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988) (non autosufficienza)

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988) (non autosufficienza).

 

D.17 RdC – Chi rientra nella categoria “invalidi civili minori di etaÌ€” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

Sono considerati invalidi civili i minori di 18 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età. L'invalidità viene indicata in percentuali solo nel caso di minori di età superiore ai 15 anni, ai soli fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Integrata presso l’ASL può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, le seguenti diciture:

- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990) (disabilità grave)

- minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988) (non autosufficienza)

- minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988) (non autosufficienza).

 

D.18 RdC – Chi rientra nella categoria “invalidi civili ultrasessantacinquenni” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

Sono considerati invalidi civili i cittadini con più di 65 anni che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Integrata presso l’ASL può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, le seguenti diciture:

- invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988) (non autosufficienza)

- invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988) (non autosufficienza)

- invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98) (disabilità grave).

​

D.19 RdC – Chi rientra nella categoria “ciechi civili” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

Sono considerati invalidi civili anche i cittadini ciechi. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Integrata presso l’ASL può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, le seguenti diciture:

- Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cecità parziale) (L. 382/1970) (disabilità grave)

- Cieco assoluto (L. 382/1970) (non autosufficienza).

 

D.20 RdC – Chi rientra nella categoria “sordi civili” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

Sono considerati invalidi civili anche i cittadini sordi. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Integrata presso l’ASL può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, la seguente dicitura:

- Sordo (disabilità grave).

 

D.21 RdC – Chi rientra nella categoria “INPS” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e quale dicitura posso trovare nel verbale di accertamento ai fini dell’esonerabilitaÌ€ dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare?

​

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica Legale dell’INPS può riportare, ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi RdC del componente il nucleo familiare, le seguenti diciture:

- Inabile (percettore dell’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84) (disabilità grave)

- Inabile con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (non autosufficienza).

 

D.22 RdC – In quali casi la presenza di un invalido sul lavoro nel nucleo familiare dà diritto a un componente di chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC?

​

Un componente di un nucleo beneficiario può chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC nel caso abbia carichi di cura nei confronti di un familiare che risulti dal verbale redatto dalla commissione medica di accertamento:

- Invalido sul lavoro con danno biologico uguale o superiore al 60% (disabilità grave)

- Invalido sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (non autosufficienza)

- Soggetto con invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella Allegato 3 al DPR n. 1124/65 (non autosufficienza)

- Soggetto con invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella Allegato 3 al DPR n. 1124/65, per cui sia indispensabile una assistenza personale continuativa, in conseguenza di infortuni sul lavoro verificatisi nonché malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (non autosufficienza).

DID
Esclusione
Convocazione
Esonero

D.23 RdC – In quali casi la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile, appartenente alla categoria “INPS gestione ex INPDAP” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 , daÌ€ diritto a un componente di chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC?

​

Nella categoria “INPS gestione ex INPDAP” rientrano i lavoratori dipendenti pubblici che percepiscono una pensione di inabilità. Un componente di un nucleo beneficiario può chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC se il familiare nei confronti di cui ha carichi di cura, appartenente alla suddetta categoria, risulti dal verbale redatto dalla commissione medica di accertamento:

- Lavoratore dipendente pubblico, che abbia un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio. (disabilità grave)

- Lavoratore dipendente pubblico, che abbia un'inabilità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ovvero tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, non derivante da causa di servizio. (disabilità grave).

 

D.24 RdC – In quali casi la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile, appartenente alla categoria “Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra” individuata nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 daÌ€ diritto a un componente di chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC?

​

Nella categoria “Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra” rientrano soggetti portatori di lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. Un componente di un nucleo beneficiario può chiedere l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC se il familiare nei confronti di cui ha carichi di cura, appartenente alla suddetta categoria, risulti dal verbale redatto dalla Commissione medica integrata presso l’ASL:

- Invalido con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria della tabella Allegato A del DPR 834/81 . (disabilità grave)

- Invalido con diritto all’assegno di superinvalidità, individuati dalla tabella Allegato E del DPR 834/81. (non autosufficienza).

​

D.25 RdC – Quali sono i compensi da lavoro autonomo che concorrono alla definizione della soglia di imposizione fiscale (pari a € 4.800,00) che daÌ€ luogo ad esonero del beneficiario del RdC dall’obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro?

​

Alla luce delle indicazioni contenute nella circ. Anpal 1/2019, non tutti i compensi da lavoro autonomo sono da considerare ai fini della determinazione della soglia di imposizione fiscale di € 4.800. Sono infatti esclusi dalla suddetta determinazione, in quanto assimilabili a quelli da lavoro dipendente:

- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

 

D.26 RdC – Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, fiscalmente inquadrabili nei redditi diversi, in che termini dovrebbero contribuire alla determinazione delle soglie reddituali previste dalla norma ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione?

​

Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, non possono essere considerate, per specifica previsione normativa (ex dlgs 81/2015), nelle attività lavorative di tipo subordinato e quindi rientrano nell’ambito del lavoro autonomo.

Se danno origine a compensi inferiori o uguali a 10.000, gli stessi non sono imponibili fiscalmente quindi configurano attività lavorativa sotto soglia.

Nel caso altrimenti diano origine a compensi superiori a 10.000, la parte eccedente deve essere considerata ai fini del computo dei 4.800 considerati soglia per il lavoro autonomo.

​

D.27 RdC – Il beneficiario RdC le cui prestazioni di lavoro occasionale sono retribuite esclusivamente a mezzo voucher (come definite dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) è tenuto alla stipula del patto per il lavoro e al rispetto degli obblighi da questo derivanti?

​

Si, in quanto gli importi massimi annui attivabili con lo strumento del voucher sono inferiori alla soglia di imposizione fiscale (pari ad € 8.145,00) e quindi il beneficiario in assenza di altro reddito, conserva lo stato di disoccupazione.

​

D.28 Il beneficiario che svolge un tirocinio extracurriculare obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche o per l’abilitazione professionale può essere esonerato dall’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

Il tirocinio extracurriculare obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche o per l’abilitazione professionale non rientra – attualmente – né tra le fattispecie che l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 4/2019 contempla espressamente ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, né tra le ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 88 del 1° agosto 2019). Tale Conferenza Unificata ha infatti previsto che possano essere motivo di esonero esclusivamente i tirocini c.d. di inclusione sociale di cui alle Linee Guida Nazionali del 22 gennaio 2015 e i tirocini extracurriculari di cui alle Linee Guida Nazionali del 25 maggio 2017, dal cui campo di applicazione sono espressamente esclusi «i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale».

Il beneficiario di RdC che stia svolgendo un tirocinio di cui al quesito non ha pertanto diritto all’esonero dall’obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro o per l’inclusione sociale.

Il tirocinio per l’accesso/abilitazione alla professione, in quanto tirocinio, si configura come misura di politica attiva del lavoro. Al beneficiario di RdC che lo stia svolgendo, di conseguenza, si applica quanto previsto dalla circolare Anpal n. 3/2019, al punto 4.3, in tema di obbligo di stipula del patto per il lavoro per le persone che hanno già in corso misure di politica attiva. In sintesi, ai sensi della circolare: il beneficiario è convocato dal CPI competente per il primo appuntamento; viene differita l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione (AdRdC); entro 30 giorni dal termine del tirocinio, qualora il beneficiario sia ancora in stato di disoccupazione, riceve da Anpal l’AdRdC.

​

D.29 I beneficiari RdC che frequentano un corso che prevede il rilascio della certificazione delle competenze sono da considerarsi esclusi o esonerati dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

​

I beneficiari RdC che frequentano un corso di formazione che rilascia una certificazione delle competenze non sono da considerarsi esclusi/esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale. L’ipotesi di esonero potrebbe considerarsi solo nel caso in cui la certificazione delle competenze rientri nei percorsi di qualifica o diploma professionale, riconosciuti dalla Regioni all’interno del Repertorio delle qualifiche e diplomi professionali.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla consultazione degli organi regionali competenti per materia.

​

D.30 Nel caso di un beneficiario RDC sottoposto a detenzione domiciliare come può l’operatore del centro per l’impiego accertare le cause di esonero dagli obblighi?

​

Si considerano esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti del nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del D.L. 4/2019, quali le persone in stato detentivo, le persone ricoverate in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica, le persone sottoposte a misure cautelari o condannate per taluni reati gravi.

linea di massima, trattandosi di un nucleo familiare con bisogno complesso, la presa in carico deve essere gestita in raccordo con i servizi sociali ai quali può essere richiesto sia se il componente del nucleo familiare in stato detentivo è rientrato nel calcolo del parametro della scala di equivalenza sia se la situazione particolare e la tipologia del reato consentono di avviare la persona al patto per il lavoro.

​

D.31 I beneficiari RdC che frequentano un corso di formazione fuori dalla propria regione di residenza possono essere esonerati dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

​

I beneficiari RdC che frequentano un corso di formazione, anche fuori dalla propria regione di residenza, possono essere esonerati dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, qualora il corso di formazione sia tra quelli riconosciuti dalla Regione all’interno del Repertorio delle qualifiche e diplomi professionali.

​

D.32 Il beneficiario che svolge un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 può essere esonerato dall’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

No, in quanto per sua natura non va considerato tirocinio extracurriculare ma può essere equiparato ad un periodo di pratica professionale legalmente riconosciuto, oltre che requisito per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 infatti, al pari del tirocinio extracurriculare obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche o per l’abilitazione professionale, non rientra – attualmente – né tra le fattispecie che l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 4/2019 contempla espressamente ai fini dell’esonerabilità dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, né tra le ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 88 del 1° agosto 2019). La Conferenza Unificata ha infatti previsto che possano essere motivo di esonero esclusivamente i tirocini c.d. di inclusione sociale di cui alle Linee Guida Nazionali del 22 gennaio 2015 e i tirocini extracurriculari di cui alle Linee Guida Nazionali del 25 maggio 2017, dal cui campo di applicazione sono espressamente esclusi «i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale».

​

D.33 L'apprendistato professionalizzante, con particolare riferimento alla sua componente formativa, può essere soggetto all’esonero dall’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale?

​

L’apprendistato professionalizzante non è assimilabile alla frequentazione di un corso di formazione finalizzato a ottenere una qualifica o un diploma professionale e pertanto l’apprendista in questo senso non è esonerabile dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC.

​

E - PATTO PER IL LAVORO

​

E.1 RdC – Quali sono le persone tenute alla stipula del patto per il lavoro e dove possono stipularlo?

​

I componenti del nucleo non esclusi e non esonerati sono tenuti a stipulare un Patto per il Lavoro presso il CPI di residenza. Laddove previsto da provvedimenti regionali, inoltre è possibile stipulare il Patto presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

​

E.2 RdC – Quali sono i documenti necessari all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di un beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99?

​

Per procedere all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di un beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99 sono necessari i seguenti documenti:

- documento d’identità;

- codice fiscale;

- permesso di soggiorno compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, in caso di cittadini non comunitari;

- verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata utile ai fini dell’iscrizione al collocamento mirato (in originale o dichiarazione di conformità all'originale annotata a margine della copia).

Ricordiamo inoltre che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato, è necessario che il lavoratore disabile abbia sottoscritto la DID e che, se precedentemente iscritto negli elenchi di altra provincia, ne dichiari la cancellazione

​

E.3 RdC – Nel caso di un beneficiario disabile ex L. 68/99, iscritto al collocamento mirato e che abbia volontariamente sottoscritto il Patto per il Lavoro, come si combinano il percorso personalizzato per l’inserimento lavorativo con gli interventi di politica attiva e i servizi di collocamento mirato?

​

Il beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99 ha la possibilità di accedere a percorsi di collocamento mirato e, contestualmente, di usufruire dei servizi previsti nel Patto per il Lavoro, senza dover scegliere in maniera esclusiva tra i due. Nel suo caso, il Patto per il Lavoro, che sostituisce il Patto di Servizio Personalizzato (d.lgs. 150/2015), diviene il punto d’incontro tra i diversi percorsi. Questo terrà conto e riporterà le misure di politica attiva più idonee alle caratteristiche di disabilità del soggetto (aspettative, potenzialità, barriere e facilitatori ambientali), disegnando un percorso di rafforzamento dell’occupabilità o di ricerca attiva che si combini con le possibilità di avviamento offerte dalla L. 68/99.

​

E.4 Rdc – Un beneficiario con permesso di soggiorno in fase di rinnovo può sottoscrivere un Patto per il Lavoro?

​

Sì. Un beneficiario non comunitario con un permesso di soggiorno in fase di rinnovo può sottoscrivere un Patto per il Lavoro, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della ricevuta postale in originale attestante la richiesta del rinnovo e del vecchio permesso di soggiorno – compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa -, anche fotocopiato.

​

E.5 Rdc – Un beneficiario con permesso di soggiorno in fase di conversione può sottoscrivere un Patto per il Lavoro?

​

Sì. Un beneficiario non comunitario con un permesso di soggiorno in fase di conversione può sottoscrivere un Patto per il Lavoro, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della ricevuta postale in originale attestante la richiesta di conversione e del vecchio permesso di soggiorno – compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa -, anche fotocopiato.

​

E.6 Rdc – Un beneficiario con richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari può sottoscrivere un Patto per il Lavoro?

​

Sì. Un beneficiario non comunitario richiedente permesso di soggiorno per motivi familiari può sottoscrivere un Patto per il Lavoro, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

​

E.7 RdC – Un beneficiario RdC che ha sottoscritto un patto per il lavoro RdC può essere inserito in un percorso di politica attiva o corso di formazione?

​

Si, ai suddetti beneficiari è consentito partecipare ad un percorso di politica attiva o corso di formazione: la misura deve essere debitamente inserita nella sezione 6 della SAP e di conseguenza è differita l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione (AdRdC), nel caso in cui non sia stato ancora assegnato dal CPI competente. Qualora il beneficiario, al termine della misura di politica attiva del lavoro/corso di formazione, sia ancora in stato di disoccupazione riceverà l’AdRdC.

​

E.8 RdC – È possibile inviare un nucleo beneficiario ai servizi competenti per il contrasto alla povertà anche dopo la stipula di un Patto per il Lavoro con uno dei componenti?

​

Sì, l’invio del nucleo ai servizi competenti per il contrasto alla povertà può avvenire anche successivamente alla stipula di un Patto per il Lavoro con uno dei componenti, qualora l’operatore ravvisi la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro.

​

E.9 Il beneficiario RdC che non ha ancora sottoscritto il Patto per il Lavoro può aderire a misure di politica attiva del lavoro proposte, a livello regionale?

​

Si, il beneficiario RdC può aderire alle misure di politica attiva regionale se non ha ancora sottoscritto il Patto per il Lavoro. Eventuali incompatibilità potrebbero essere definite dagli avvisi o dai regolamenti di funzionamento della politica attiva che, ad esempio, nel caso di misure di accompagnamento al lavoro, potrebbero non consentire l’adesione a potenziali destinatari dell’AdRdC. Occorre quindi per specifici casi riferirsi agli avvisi della regione di riferimento.

​

E.10 Cosa succede al Patto per il Lavoro di un beneficiario che, successivamente alla sua sottoscrizione, abbia attivato un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con reddito annuo prospettico al di sotto della soglia di imposizione fiscale (8.145,00€)?

​

In questo caso il Patto per il Lavoro precedentemente sottoscritto rimane attivo, poiché il beneficiario, percependo un reddito sotto soglia, conserva lo stato di disoccupazione (ai sensi della Circolare Anpal n. 1/2019) e quindi è obbligato alla partecipazione al percorso di inserimento lavorativo.

​

E.11 Cosa succede al Patto per il Lavoro di un beneficiario che, successivamente alla sua sottoscrizione, abbia attivato un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata fino a 180 giorni e con reddito annuo prospettico al di sopra della soglia di imposizione fiscale (8.145,00€)?

​

In questo caso il Patto per il Lavoro si intende sospeso per la durata del contratto fino a 180 giorni continuativi (ai sensi della Circolare Anpal n. 1/2019) poiché lo stato di disoccupazione del beneficiario è sospeso, dal momento che percepisce un reddito sopra soglia.

Alla scadenza del contratto di lavoro, qualora non si verifichi proroga, rinnovo o trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il beneficiario termina la sospensione e riacquisisce nuovamente lo stato di disoccupazione e il Patto per il Lavoro ritorna a essere attivo.

​

E.12 Cosa succede al Patto per il Lavoro di un beneficiario che, successivamente alla sua sottoscrizione, abbia attivato un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata superiore a 180 giorni e con reddito annuo prospettico al di sopra della soglia di imposizione fiscale (8.145,00€)?

​

In questo caso il Patto per il Lavoro si intende sospeso per la durata del contratto fino a 180 giorni continuativi (ai sensi della Circolare Anpal n. 1/2019) poiché lo stato di disoccupazione del beneficiario è sospeso, dal momento che percepisce un reddito sopra soglia. Dal 181° giorno in poi, se il contratto è ancora in vigore, il beneficiario perde definitivamente lo stato di disoccupazione e il Patto per il Lavoro decade.

​

F - OBBLIGHI PER CHI STIPULA IL PATTO PER IL LAVORO

​

F.1 RdC – Quali sono gli obblighi per le persone che sottoscrivono il Patto per il Lavoro?

​

Le persone tenute a sottoscrivere il Patto per il Lavoro sono tenute innanzitutto a collaborare alla definizione dello stesso.

Esse devono inoltre accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti, in particolare:

- registrarsi sull’apposita piattaforma digitale per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

- svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;

- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

- accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.

​

F.2 RdC – È previsto un riconoscimento economico per le attività svolte dai beneficiari inseriti nei Progetti di Utilità collettiva - PUC?

​

No. Quando inserito in un PUC, il beneficiario svolge attività al servizio della comunità all’interno di un percorso personalizzato, cui aderisce come condizione per l’erogazione del beneficio RdC. Pertanto, non è previsto un riconoscimento economico per lo svolgimento delle attività, salva la possibilità di contemplare, nei Progetti, dei rimborsi spese per il pasto e per il trasporto su mezzi pubblici. È inoltre prevista la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro, di malattia professionale e per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

​

F.3 Tutti i beneficiari di RdC sono tenuti a partecipare ai PUC?

​

No, hanno l’obbligo di partecipare ai PUC solo i beneficiari che hanno stipulato il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione ed è facoltativa per i beneficiari non tenuti agli obblighi previsti.

​

F.4 I beneficiari RdC possono aderire volontariamente ai PUC?

​

Si, resta ferma la possibilità per il beneficiario di RdC di aderire ai progetti di utilità collettiva, anche se non necessariamente obbligati alla partecipazione, nell’ambito di percorsi concordati con i Servizi sociali dei Comuni/Ambiti territoriali.

​

F.5 I beneficiari di RdC che hanno già terminato il periodo dei 18 mesi di fruizione del beneficio devono essere ugualmente inseriti negli elenchi per i PUC ?

​

No, i beneficiari di RdC che hanno terminato il periodo dei 18 mesi di fruizione del beneficio non

sono tenuti a partecipare né ad essere inseriti nei Progetti di Utilità Collettiva.

​

F.6 I beneficiari RdC che stanno terminando i primi 18 mesi di fruizione del beneficio, devono essere ugualmente inseriti negli elenchi PUC e sono tenuti a svolgere il servizio presso il Comune di residenza?

​

I beneficiari RdC che stanno terminando il periodo di fruizione del beneficio sono ancora in obbligo

ma tale obbligo, assieme alla copertura assicurativa INAIL, cessa al momento della cessazione del beneficio RdC; di conseguenza l’inserimento nel progetto cesserà al cessare del beneficio economico RdC

​

F.7 Per l'attuazione dei progetti PUC è necessario effettuare la Comunicazione Obbligatoria oltre alle comunicazioni relative alla Polizza INAIL di assicurazione obbligatoria?

​

No, i PUC (Progetti di Utilità Collettiva), non sono in alcun modo assimilabili ad attività lavorativa né a Tirocini, non è pertanto prevista alcuna Comunicazione Obbligatoria poichè la fattispecie delle esperienze in oggetto è assimilata, nella Normativa di riferimento, ad attività di volontariato. Ciò implica di considerare le esperienze nei Progetti di Utilità Collettiva come semplici esperienze sociali, che non hanno alcuna finalità occupazionale né di acquisizione di competenze tecniche - professionali

​

G - GESTIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO

​

G.1 RdC – Come si svolge il primo appuntamento?

​

Nel corso del primo appuntamento, verranno effettuate le seguenti operazioni:

- verifica di eventuali cause di esclusione della persona convocata, intervenute dopo la richiesta del RdC;

- rilasciare la DID, se non ancora presentata, fornendo anche le informazioni utili per il calcolo dell’indice di profilazione quantitativa;

- verifica, insieme all’operatore del CPI, delle eventuali condizioni di esonero della persona convocata e degli altri componenti del nucleo familiare;

- verificare, insieme all’operatore del CPI, la sussistenza nel nucleo familiare di particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ed eventualmente prevedere il rinvio ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà;

- elaborare, insieme all’operatore del CPI, la profilazione qualitativa;

- procedere alla stipula del Patto per il Lavoro.

 

G.2 RdC – Quali sono le motivazioni che possono determinare in esito all’incontro presso il centro per l’impiego l’invio del nucleo familiare ai servizi competenti per il contrasto della povertà per la valutazione multidimensionale?

​

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento si è in attesa che venga definito un Accordo in sede di Conferenza unificata che definisca i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l’identificazione delle condizioni di particolari criticità per i quali inviare il nucleo familiare ai servizi competenti per il contrasto della povertà.

​

G.3 RdC – Il beneficiario che sta svolgendo il servizio civile come va considerato ai fini dell'esclusione o dell'esonero?

​

Ai sensi del DLGS 40/2017, art. 16, comma 1, “il rapporto di servizio civile … non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”. Non configurandosi come rapporto di lavoro secondo la norma non rappresenta causa di esclusione o esonero ed il Patto per il Lavoro va sottoscritto.

​

G.4 RdC – Nel caso in cui si rilevino particolari criticità in un nucleo beneficiario, ma esse siano riferibili a un solo componente, è previsto l’invio alla valutazione multidimensionale del singolo componente o dell’intero nucleo?

​

L’invio dell’intero nucleo beneficiario alla valutazione multidimensionale è previsto anche nel caso in cui le criticità siano riferibili a un singolo componente, se l’operatore ravvisi che esse rendano difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro per il nucleo familiare.

​

M - L’OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

​

M.1 RdC – Nell’ambito di un nucleo familiare beneficiario del RDC – il computo delle offerte congrue va effettuato per singolo beneficiario oppure sull’intero nucleo familiare?

​

Il computo delle offerte congrue è sul singolo beneficiario.

​

M.2 RdC – É corretto considerare il rifiuto del beneficiario di RdC a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante come rifiuto dell’offerta di lavoro congrua ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal DL 4/2019?

​

Si, se l’offerta di lavoro, per la quale il beneficiario deve dichiarare la propria candidatura, risulta essere congrua, ossia possedere i principi contenuti nell’art.4 co.9 del DL 4/2019. Pertanto non è sanzionabile il beneficiario che rifiuti un’offerta di lavoro che non abbia tali caratteristiche.

​

M.3 RdC – Il beneficiario di RdC, che ricevesse dal CPI un’offerta di lavoro congrua, secondo quanto definito dalla norma, è obbligato a partecipare alle selezioni previste per la posizione vacante?

​

Si, la partecipazione alle selezioni per la copertura del posto vacante rientra tra gli obblighi del beneficiario del RdC, pena la decadenza dalla misura.

​

M.4 RdC – Quali sono gli elementi che definiscono una offerta di lavoro come congrua?

​

Il D.L 4/2019 (art.4 co.8,9 e 9bis) è intervenuto sulla normativa di riferimento in materia di offerta congrua modificando e integrando tale normativa (art.25 D.lgs 150/2015, così come specificata dal D.M. 42/2018) per i beneficiari del RdC. La lettura coordinata delle norme, per i beneficiari del RdC individua che l’offerta di lavoro è congrua se rispetta i seguenti principi:

- coerenza con le esperienze e le competenze maturate e durata della disoccupazione (secondo quanto definito dal DM 42/2018);

- distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico (secondo quanto definito dall’art.4, co.9 del DL 4/2019);

- retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione (secondo quanto definito dall’art.4, co.9 bis del DL 4/2019).

- ai fini della congruità dell’offerta di lavoro si deve tenere conto anche della tipologia contrattuale e l’orario di lavoro così come definito dal DM 42/2018.

​

M.5 RdC – In cosa consiste l’“Offerta di lavoro” proposta dal CPI?

​

L’offerta di lavoro proposta dal CPI è da intendersi come l’offerta di una candidatura a una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato (Circolare ANPAL n. 3/2019, paragrafo 7.1), poiché normalmente il posto di lavoro offerto non è nella disponibilità del Centro per l’Impiego e l’assunzione o meno del beneficiario è in capo al datore di lavoro. Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come semplice rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Nel caso in cui l’offerta di lavoro abbia le caratteristiche della congruità (Cfr. Faq M.4) l’eventuale rifiuto da parte del beneficiario attiva le sanzioni previste dalla mancata accettazione delle offerte di lavoro congrue (art 4 co.8 lett. b e N.5/ art 7 co.5 lett. e del 4/2019).

​

M.6 RdC – Un’offerta di lavoro non congrua al momento in cui viene proposta perché riferita ad un contratto di durata inferiore a tre mesi può diventare congrua a seguito di un prolungamento della durata del contratto stesso dovuto a successive proroghe?

​

No, l’offerta di lavoro di lavoro deve risultare congrua al momento iniziale in cui viene proposta, non rilevando eventuali proroghe contrattuali intervenute successivamente. Con particolare riguardo alla durata del contratto, infatti, l’offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

​

M.7 RdC – A seguito della accettazione di un’offerta di lavoro, per quali beneficiari di RdC è possibile usufruire della compensazione delle spese di trasferimento sostenute, prevista dall’art. 4 comma 10 del DL 4/2019?

​

I beneficiari RdC che accettano una offerta di lavoro collocata oltre i 250 Km dalla propria residenza hanno diritto a percepire il beneficio economico RdC per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, quale compensazione delle spese di trasferimento (Art. 4 comma 10 del DL 4/2019).

Nel caso in cui ad accettare un‘offerta di lavoro collocata oltre i 250 Km dalla propria residenza, sia un componente di un nucleo familiare con presenza di minori o disabili ai fini ISEE, questi continua a percepire il beneficio RdC, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per le dodici (12) mensilità successive all’inizio del nuovo impiego.

Tale compensazione si applica alle offerte di lavoro (Cfr. M.5) accettate indipendentemente dal fatto che abbiano o meno le caratteristiche di congruità, purché siano collocate oltre i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario.

​

N - CONDIZIONALITÀ

​

N.1 RdC – Che cosa deve fare il CPI se il beneficiario del RdC non rispetta gli obblighi derivanti dalla stipula del Patto per il Lavoro?

​

Il CPI competente ha l’obbligo di comunicare all’INPS i comportamenti del beneficiario che possono far scattare un provvedimento sanzionatorio, nell’ambito del Patto per il Lavoro: i provvedimenti sanzionatori di decurtazione del beneficio economico e di decadenza dal RdC sono disposti dall’INPS, cui compete la liquidazione e la gestione del beneficio.

La comunicazione del CPI all’INPS avviene per il tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di norma mediante cooperazione applicativa, o alternativamente attraverso l’utilizzo della sezione dedicata della scrivania MyANPAL (“Gestione Condizionalità).

È compito del CPI, prima della comunicazione all’INPS, verificare la presenza di eventuali giustificati motivi, sulla base della documentazione prodotta dal beneficiario.

​

N.2 RdC – Quali sono le procedure ufficiali per tracciare gli eventi di condizionalità previsti dalla norma?

​

A partire dal 18/11/2019, è disponibile sul portale MyANPAL nella sezione “Gestione Reddito di Cittadinanza”, l’applicativo “Condizionalità". Il servizio è finalizzato alla gestione dell’’istituto della condizionalità, permettendo all’operatore dei CPI (ovvero ai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano) di comunicare all’INPS le cause di decadenza e di decurtazione della prestazione nei confronti dei beneficiari di RdC, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, che non rispettino le prescrizioni normative previste dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019, ovvero dall’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015.

​

N.3 RdC – Cosa succede se il beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99 non si presenta al primo appuntamento presso il Centro per l’impiego senza giustificato motivo?

​

La condizione di disabilità ex art. 1, L. 68/99 del soggetto beneficiario di RdC, è solitamente verificata a monte dall’INPS, prima della comunicazione dei dati ad ANPAL. Ricordiamo, infatti, che le persone con disabilità, come definita ai sensi della L. 68/99, risultano escluse dagli obblighi connessi alla fruizione di RdC, tra cui la sottoscrizione del Patto per il Lavoro.

Tale condizione, tuttavia, può essere riscontrata a posteriori dal Centro per l’Impiego. Per questo motivo, il beneficiario disabile ai sensi della L. 68/99 che non si presenta al primo appuntamento presso il CpI, in assenza di giustificato motivo, andrà incontro a sanzione, ferma restando la possibilità dello stesso di ricorrere contro l’INPS.

​

N.4 RdC – Il beneficiario che non può presentarsi a una convocazione ufficiale e non può partecipare agli incontri e alle attivitaÌ€ concordate perché si trova all’estero è considerato assente giustificato?

​

La permanenza all’estero di per sé non rappresenta giustificato motivo. Tuttavia, ai sensi dalla Circolare Anpal 3/2019 par. 8.3, che richiama la nota MLPS prot. 39/0003374 del 04/03/2016 lett. g), la mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata se dovuta a ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo. Spetta quindi al beneficiario dimostrare e comunicare al CPI i motivi per i quali la sua assenza sia giustificabile.

​

N.5 RdC – Come deve essere gestita da parte del CPI l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione dell'offerta congrua da parte di un beneficiario di RdC che sia anche un percettore di NASpI?

​

Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste dalla norma devono essere comunicate tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Nell’applicare le eventuali sanzioni occorre sempre distinguere il rifiuto di una offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC da quella ritenuta congrua ai fini della NASpI: può essere infatti che una offerta ritenuta congrua ai fini del RdC non lo sia ai fini della NASpI o viceversa.

​

N.6 RdC – In quali altre situazioni la mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata, oltre alle specifiche ipotesi di assenza per giustificato motivo espressamente previste dalla normativa?

​

La normativa individua situazioni specifiche che giustificano l’assenza agli incontri e alle attività concordate (per l’elenco esaustivo si veda la circolare ANPAL n. 3 del 15 novembre 2019). Accanto a queste è prevista una norma generale di chiusura in base alla quale potrà essere considerata giustificata l’assenza dovuta ad “ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo”. Pertanto, sarà cura del beneficiario comunicare e documentare, di regola entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento e/o l’attività concordati e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, gli impedimenti oggettivi e/o causa di forza maggiore che non permettono la sua partecipazione. Il beneficiario può utilizzare l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per comunicare al Centro per l’Impiego le motivazioni che impediscono la sua partecipazione agli incontri e alle attività concordate. L’autocertificazione non necessita di autenticazione della firma del beneficiario e deve essere corredata dalla copia di un suo documento di identità in corso di validità.

A titolo esemplificativo di seguito si rappresentano due ipotesi relativamente alle quali il beneficiario può autocertificare al Centro per l’Impiego secondo le modalità operative e le tempistiche citate gli impedimenti oggettivi e/o causa di forza maggiore che non permettono la sua partecipazione agli incontri e alle attività concordate.

Nel primo caso la mancata partecipazione si ipotizza dovuta a motivazioni di carattere religioso che richiedono la presenza continuativa del beneficiario presso un luogo di culto o altro luogo per un determinato periodo di tempo come nel caso dei ritiri spirituali obbligatori per i religiosi.

Nel secondo caso la mancata partecipazione si ipotizza dovuta a motivazioni di carattere lavorativo nell’ambito di un rapporto contrattuale di tipo subordinato tra il beneficiario e il suo datore di lavoro il quale potrebbe non autorizzare l’assenza del beneficiario stesso dal luogo di lavoro per attendere alla convocazione del Centro per l’Impiego.

​

N.7 RdC – È applicabile la condizionalità rispetto alla fase di registrazione del beneficiario su MyAnpal?

​

No. La mancata registrazione del beneficiario di RdC sul sito MyAnpal non prevede una specifica sanzione: la registrazione però risulta un passaggio obbligato per tutti coloro che sono tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, in quanto consente al beneficiario di attivarsi nella ricerca del lavoro.

​

N.8 RdC – La decurtazione del beneficio RdC al nucleo famigliare in conseguenza di una sanzione applicata a un suo componente, nei casi previsti dalla normativa, sospende il Patto per il Lavoro o le attività programmate o in corso, previste nel Patto?

​

No. Le sanzioni graduali che comportano la decurtazione del RdC non sospendono il Patto né bloccano le attività previste nel Patto per il componente che ha causato la sanzione né per gli altri componenti del nucleo che abbiano sottoscritto il proprio Patto per il Lavoro.

​

N.9 RdC – Il beneficiario RdC con patto di servizio attivo che continua a partecipare ad una misura di politica attiva regionale finalizzata all’inserimento lavorativo, è soggetto al rispetto degli obblighi e al regime sanzionatorio previsto dall’art. 7, commi dal 5 al 9 della legge 4/2019?

​

Si, in quanto il rispetto degli obblighi è in capo a tutte le persone beneficiarie del RdC tenute alla sottoscrizione del patto per il lavoro, come specificato dalla circolare Anpal 2/2019 artt. 5,6,7.

​

N.10 Come deve essere applicata la condizionalità nel caso di nuova domanda di accesso al RdC?

​

Nel caso in cui il beneficiario presenti una nuova domanda di accesso al RdC, ad esempio a causa di pregressa decadenza, la condizionalità riparte ex novo.

​

N.11 Come deve essere applicata la condizionalità nel caso di rinnovo della domanda di accesso al RdC?

​

Nell'ipotesi di rinnovo della domanda di accesso RdC ai fini dell’applicazione della condizionalità si considerano validi gli eventi di condizionalità già tracciati nel corso della precedente fruizione del RdC. Si ricorda che nella fase di rinnovo, il beneficiario non può rifiutare l'offerta congrua (una su tutto il territorio nazionale), a pena di decadenza dal RdC.

​

N.12 E' possibile per i beneficiari RdC presentare i ricorsi presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di ANPAL (art.21 co.12 D.lgs 150/2015)?

​

No, non è previsto nell'ambito del RdC. Tale Comitato è stato istituito per le sanzioni previste in caso di fruizione di NASpI e DIS_COLL.

​

N.13 Il CPI che abbia in disponibilità una vacancy, può candidare direttamente il beneficiario di RdC o deve preventivamente ottenere il suo consenso?

​

Il CPI che abbia in disponibilità una vacancy è tenuto a proporre al beneficiario la vacancy tramite apposita comunicazione (in presenza presso gli uffici, ovvero per iscritto mediante le modalità previste dall’art. 4, co. 15-quinquies, del D.L. n. 4/2019).

​

N.14 Cosa succede se il beneficiario di RdC contattato non risponde o si rifiuta di candidarsi alla vacancy segnalata dal CPI?

​

Nel caso in cui il beneficiario non dia alcun riscontro al CPI o si rifiuti di candidarsi, le conseguenze variano a seconda che l’offerta di lavoro collegata alla vacancy sia o meno qualificabile come congrua (Cfr. Faq M.4).

Nel primo caso – offerta congrua – il silenzio/rifiuto a candidarsi equivale a rifiuto dell’offerta di lavoro, come precisato al punto 7.1 della Circolare Anpal n. 3/2019, con conseguente attivazione dei meccanismi di condizionalità previsti (Cfr. Faq M.5).

Nel secondo caso – offerta non congrua – il comportamento del beneficiario non assume rilevanza, non essendo sanzionabile il rifiuto dell’offerta di lavoro/vacancy che non abbia tali caratteristiche.

​

Q - METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA DOMANDA DI LAVORO

​

Q.1 RdC – Un’azienda può richiedere l’incentivo se assume un beneficiario RdC che non è tenuto a sottoscrivere il patto per il lavoro oppure che non è stato ancora convocato dal CPI competente?

​

Se il beneficiario sta percependo il RDC, nulla osta all’assunzione da parte del Datore di Lavoro che intenda attivare un rapporto di lavoro nonché alla fruizione dell’incentivo di cui all’art. 8 del DL 4/2019, purché avvengano i seguenti passaggi:

- il Datore inserisce la vacancy sulla piattaforma MyAnpal DOL – Domanda Offerta di Lavoro (impresa);

- Il beneficiario inserisce il CV nell’applicativo MyAnpal DOL – Domanda Offerta di Lavoro (cittadino), pubblica il CV e si candida all’offerta di lavoro attraverso la funzione “Trova Lavoro”;

- Il Datore, accedendo a MyAnpal DOL e consultando le candidature, gestisca poi il Feed back e nel campo “Comunicazione Obbligatoria” (CO) va ad inserire il numero della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

- Successivamente il Datore, accedendo al portale INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni” invia il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” secondo le procedure previste dal Messaggio INPS n. 4099 dell’08/11/2019 Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Rilascio modulo di domanda. Istruzioni operative e contabili.

 

Q.2 RdC – Gli incentivi descritti nell’art.8 del D.L 4/2019 sono compatibili e aggiuntivi alle ulteriori agevolazioni previste dalle norme vigenti?

​

No. L’esonero contributivo di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 non è cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all’occupazione di natura economica ovvero contributiva, fatto salvo quello introdotto dal citato articolo 1, comma 247, della legge di bilancio 2019 (Bonus Sud) e l’incentivo IO LAVORO, come stabilito dall’ Art. 8, comma 1 del Decreto Direttoriale n° 52 dell’11/02/2020 emanato dall’Agenzia Nazionale delle Politiche attive del Lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante comportamenti univoci - il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro.

​

Q.3 RdC – In attesa del decreto ministeriale, nell’intervallo temporale dei primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, il beneficiario può richiedere il beneficio addizionale di 6 mensilitaÌ€ in unica soluzione per avviare un’attivitaÌ€ lavorativa autonoma o una societaÌ€ cooperativa o una Partita Iva come previsto dal D.L. n°4/2019? Sono note le procedure per formalizzare la richiesta?

​

No. Rispetto alle modalità operative per la fruizione dell’incentivo in un’unica soluzione di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, si è in attesa del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

​

Q.4 RdC – I requisiti economici del nucleo familiare possono cambiare in seguito all’assunzione di uno dei componenti del nucleo che ha fatto richiesta di agevolazioni per l’assunzione dello stesso?

​

Si. Rispetto all’assunzione di beneficiari RDC fa fede la Circolare INPS n. 10419/07/2019 che all’art.10 recita: il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l’importo mensile del RdC. Tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo. Ad esempio, nel caso in cui il RdC percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio - parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore - per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili. Come sopra chiarito, a seguito della comunicazione (da parte del lavoratore assunto) del reddito previsto annuo, verrà rideterminato l’importo mensile del RdC. Tutto ciò se con il nuovo reddito restano invariati tutti i requisiti in possesso per l’accesso al beneficio.

​

Q.5 RdC – In un nucleo familiare nel quale uno dei componenti è già stato assunto da un’azienda che ha fatto richiesta degli incentivi previsti dall’art.8 del D.l. 4/2018 è possibile assumere altri membri ricorrendo alle medesime agevolazioni indicate?

​

Si. In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti per i quali è previsto l’inserimento lavorativo è possibile riconoscere lo sgravio in trattazione anche per più di un’assunzione dei componenti del medesimo nucleo purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di RdC.

​

Q.6 RdC – Quali sono le condizioni per il diritto all’esonero contributivo previsto per l’assunzione di beneficiari di RdC?

​

Ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che assume beneficiari RdC a tempo pieno ed indeterminato e che realizza un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Si evidenzia però che non può fruire dell’incentivo previsto dal D.L. n. 4/2019 il datore di lavoro che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del D.lgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato in regime di tempo pieno e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto.

​

Q.7 RdC – Tra i datori di lavoro privati lo sgravio contributivo per l’assunzione di un soggetto beneficiario di RdC può essere richiesto da una società cooperativa di nuova costituzione?

​

Sì. La circolare INPS n°104 del 19/07/2020 specifica che l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono beneficiari RdC con contratto a tempo pieno e indeterminato per una posizione lavorativa coerente e pubblicata sulla sezione DOL di MyAnpal, pertanto include le società cooperative anche riguardo i “rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001”.

​

Q.8 RdC – È possibile richiedere l'incentivo ex art. 8 del DL 4/2019, per l'assunzione di un beneficiario di RdC avvenuta senza comunicazione della vacancy, da parte del datore di lavoro?

​

No. La circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019 prevede espressamente che l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso ANPAL.

​

Q.9 Il beneficiario di RdC che, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale previsto dall’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019, abbia avviato un’attivitaÌ€ autonoma o un’impresa individuale o una societaÌ€ cooperativa, potraÌ€ richiedere e ottenere il beneficio addizionale di 6 mensilitaÌ€ in un’unica soluzione?

​

L’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 stabilisce che sia un decreto interministeriale a definire le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale pari a 6 mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili, per i beneficiari che avviino un’attività autonoma/impresa individuale/società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. Pertanto, fino a quando tale decreto non sarà adottato – attualmente si è in attesa – non sarà possibile procedere con la presentazione di domande per l’accesso al beneficio addizionale. Ciò premesso, sarà il previsto decreto interministeriale a disporre in merito alla possibilità o meno di richiedere e ottenere il beneficio addizionale per quei beneficiari di RdC che, nelle more dell’adozione e comunque entro i primi 12 mesi di fruizione, abbiano effettivamente avviato un’attività autonoma/impresa individuale/società cooperativa e, nel caso, a definire le relative modalità e tempistiche. Si ricorda infine e in ogni caso che, ai sensi del D.L. n. 4/2019, il beneficiario di RdC è tenuto a comunicare a INPS – tramite l’apposito modello sr181 – ogni variazione della situazione lavorativa, tra cui anche l’avvio di un’attività di lavoro autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenuto in corso di fruizione del RdC.

Patto
Obblighi
Primo appuntamento
Primo appuntamento
Offerta congrua
Condizionalità
metodologie e strumenti

R - PATTO PER LA FORMAZIONE

​

R.1 RdC – È possibile procedere con la formalizzazione del Patto per la Formazione previsti all’art. 8 comma 2 della legge n°26/2019? In particolare quali sono i soggetti titolati alla stipula per la parte pubblica e per quella privata?

​

No, non è ancora possibile dare indicazioni sulla formalizzazione dei Patti per la formazione in quanto si è ancora in attesa del Decreto Ministeriale (art 8 comma 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4). Attualmente le indicazioni relative ai soggetti titolati alla stipula sono contenute nel testo del D.L. 4/2019 (art.8 comma 1 e comma 2), ovvero i Centri per l’Impiego quali soggetti che ratificano il patto stipulato tra aziende e enti accreditati a favore dell’inserimento professionale del beneficiario RdC, a seguito del quale avviene il riconoscimento dell’incentivo previsto al netto del rispetto dei criteri stabiliti. Per quanto riguarda i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua la normativa prevede l’emanazione di specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Analogamente non è stato rilasciato nessun format di convenzione, rispetto al quale si è in attesa di un Decreto Ministeriale a valle di un accordo in Conferenza Stato/Regioni.

​

S. ASSEGNAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’AdRdC

​

S.1 AdRdC - Chi attribuisce l’AdRdC al beneficiario di RdC?

​

All’esito dell’assegnazione da parte del CPI di residenza, ANPAL attribuisce l’AdRdC al beneficiario che abbia stipulato il Patto per il lavoro tramite notifica via sms o mail.

​

S.2 AdRdC – In quali casi il CPI procede con l’assegnazione dell’AdRdC?

​

Il CPI di residenza assegna l’AdRdC nell’ipotesi in cui il beneficiario di RdC abbia sottoscritto il Patto per il lavoro oppure se dalla lettura della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) risulta la sottoscrizione di un Patto di Servizio con data di inizio a partire dal 29 gennaio 2019 e non sia, al momento dell’eventuale assegnazione, impegnato in misure di politica attiva, riscontrabili dalla sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP).

​

S.3 AdRdC – In quali casi il CPI non assegna l’AdRdC?

​

Il CPI di residenza non assegna l’AdRdC se il beneficiario:

• È escluso o esonerato dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC;

• È nelle condizioni di essere inviato ai servizi comunali competenti

• Partecipa ad altre misure di politica attiva regionale.

​

S.4 AdRdC - Se un beneficiario a cui è stato attribuito l’AdRdC termina il periodo di riconoscimento del RdC ma sta fruendo del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?

​

Il beneficiario che termina il periodo di riconoscimento del RdC mantiene il diritto a fruire dell’AdRdC per tutta la durata del servizio, compreso la eventuale proroga se non già attivata.

​

S.5 AdRdC - Se un beneficiario di RdC, percettore di NASpI, riceve l’AdRdC viene sospeso il sussidio NASpI?

​

No, la persona continua a percepire sia la NASpI sia la quota spettante del RdC. Questo in quanto l’AdRdC non è denaro che è nella disponibilità della persona ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore, pubblico o privato, un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’AdRdC sarà riconosciuto al soggetto erogatore prevalentemente a risultato occupazionale conseguito. L’Assegno non è da confondere con il sostegno economico alla persona derivante dalla fruizione personale della NASpI o, da parte del nucleo famigliare, del RdC.

​

S.6 AdRdC – Può essere assegnato l’AdRdC ad un beneficiario di RdC esonerato dagli obblighi?

​

No, in questo caso l’AdRdC non è attribuito per tutto il periodo di esonero. Al venire meno delle condizioni di esonero, il CPI può valutare l’eventuale attribuzione dell’AdRdC (entro comunque il 31 dicembre 2021). A partire dalla data di comunicazione della cessazione della causa di esonero, il CPI, accedendo a MyANPAL, assegna al beneficiario del RdC l’Assegno di ricollocazione entro e non oltre i 60 giorni, a condizione che la persona sia ancora in “stato di disoccupazione” e non sia impegnata in misure di politica attiva del lavoro.

​

S.7 AdRdC – Cosa deve fare il destinatario nell’ipotesi in cui la causa di esonero si manifesti successivamente all’attribuzione dell’AdRdC?

​

Il destinatario dell’AdRdC deve comunicare tempestivamente la causa di esonero al CPI presso cui ha stipulato il Patto per il lavoro. Il CPI valuta con il soggetto erogatore e il beneficiario se sia necessario sospendere il servizio di assistenza intensiva e registra l’informazione sul portale MyANPAL.

​

S.8 AdRdC – Il beneficiario del RdC, una volta ottenuto l’AdRdC, può rinunciare a tale misura?

​

No, una volta assegnato l’AdRdC il beneficiario deve impegnarsi nel percorso di politica attiva ai fini di una sua pronta attivazione e ricollocazione nel mercato del lavoro, salvo il manifestarsi di cause di esonero, per i quali vale quanto già detto nella FAQ precedente.

​

S.9 AdRdC – Nel caso di un beneficiario RdC impegnato in politiche attive in corso, entro quanto l’operatore deve assegnare l’AdRdC?

​

Qualora il soggetto beneficiario abbia misure di politiche attive del lavoro in corso di svolgimento, l’operatore del CPI dovrà assegnare l’AdRdC entro 30 giorni dal termine della politica attiva, sempre che il beneficiario mantenga i requisiti di cui alla FAQ S.2.

​

S.10 AdRdC – L’AdRdC è attribuibile a tutti i beneficiari del RdC residenti sul territorio nazionale?

​

No, sono esclusi dall’AdRdC i beneficiari residenti nelle P.A. di Trento e Bolzano.

​

S.11 AdRdC – Chi deve provvedere, una volta attribuito l’AdRdC, ad aggiornare la Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e a sospendere il Patto per il lavoro?

​

ANPAL, contestualmente all’attribuzione dell’AdRdC al beneficiario, aggiorna la sezione 6 della SAP registrando l’avvio della politica “AdRdC”; è successivamente l’operatore del CPI a provvedere alla sospensione del Patto per il lavoro.

​

S.12 Un beneficiario RDC al quale è stato già attribuito l’ADRDC, può partecipare ad un PUC?

​

Si, anche il beneficiario cui è stato attribuito l’AdRdC, è tenuto ad offrire la propria disponibilità alla partecipazione ai progetti di utilità collettiva, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le attività previste durante il servizio di assistenza intensiva. Il numero delle ore non può essere inferiore alle otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici, con il consenso di entrambe le parti.

​

S.13 Può essere attribuito l’AdRdC ad un beneficiario RDC che sta partecipando ad un PUC?

​

Si. Il beneficiario RDC deve svolgere le attività del percorso di assistenza intensiva e partecipare al PUC.

​

T. AVVIO DELL’AdRdC

​

T.1 AdRdC – Come fa il destinatario dell’AdRdC a scegliere entro i termini richiesti il soggetto erogatore disponibile ad attivare il servizio di assistenza intensiva?

​

Tramite il portale MyANPAL, nella fase della scelta del soggetto erogatore, al destinatario vengono proposte con sistema di geolocalizzazione le sedi operative che abbiano disponibilità per il primo appuntamento entro i successivi 30 giorni. A tal fine, le sedi operative dei soggetti erogatori devono alimentare l’agenda degli appuntamenti messa a disposizione sul portale MyANPAL. La scelta del soggetto erogatore può essere svolta dal destinatario dell’AdRdC accedendo direttamente al portale MyANPAL con le proprie credenziali (“avvio autonomo”) oppure tramite il supporto di un operatore del CPI (“avvio assistito”).

​

T.2 AdRdC – Cosa deve fare il destinatario qualora non ci sia un soggetto erogatore, tra quelli presenti nel territorio regionale, che abbia disponibilità per il primo appuntamento entro i previsti 30 giorni dalla ricezione dell’AdRdC?

​

Il destinatario è tenuto a segnalare l’indisponibilità di appuntamenti da parte dei soggetti erogatori presenti nella regione di residenza attraverso apposita funzionalità su MyANPAL. Nelle more della messa in disponibilità di tale funzionalità, il destinatario è tenuto all’invio di una comunicazione e-mail a info@anpal.gov.it, cui deve allegare l’immagine video (screenshot), da cui si evinca l’indisponibilità stessa.

Resta ferma la possibilità – non è un obbligo – per il destinatario di scegliere un soggetto erogatore disponibile fuori dai confini della Regione di riferimento.

In ogni caso, la mancata scelta del soggetto erogatore entro il termine di 30 giorni dovuta all’indisponibilità di appuntamenti non è considerata mancata attivazione del destinatario e, pertanto, non comporta l’attivazione dei meccanismi di condizionalità.

​

T.3 AdRdC - La sede operativa del soggetto erogatore prescelto ha l’obbligo di attivare il servizio di assistenza intensiva?

​

Sì, la sede operativa non può rifiutare l’attivazione del servizio che dovrà essere tracciata con la registrazione all’interno portale MyANPAL del primo appuntamento effettuato.

​

T.4 AdRdC – Cosa deve fare il destinatario dell’AdRdC nel caso in cui il soggetto erogatore scelto non si sia attivato entro 30 giorni dalla richiesta del primo appuntamento?

​

Qualora, entro i primi 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del destinatario, questi è tenuto a rivolgersi ad un altro soggetto erogatore e/o sede operativa. Questa fattispecie non si configura come “cambio di soggetto erogatore/sede operativa”, ma come “sostituzione del soggetto erogatore/sede operativa” e di conseguenza non è da computare ai fini del limite di cambi di soggetto erogatore/sede operativa consentiti.

La mancata scelta di altro soggetto erogatore/sede operativa da parte del destinatario entro il termine di ulteriori 30 giorni dal mancato svolgimento del primo appuntamento comporta la decadenza dal RdC e di conseguenza anche dall’AdRdC.

​

T.5 AdRdC – Cosa succede nel caso in cui si verifichi una condizione di esonero del destinatario dall'adesione ad un percorso di inserimento lavorativo, prima di aver effettuato il primo appuntamento con il soggetto erogatore?

​

Nell’ipotesi in cui – in seguito alla notifica al destinatario dell’AdRdC da parte di ANPAL e prima che sia stato svolto il primo appuntamento – si verifichi una causa di esonero (art. 4, co. 3, d.l. n. 4/2019 e Accordo in sede di Conferenza Unificata del 1.8.2019), il destinatario di AdRdC deve comunicare l’evento al CPI competente per residenza, che registra l’esonero nella sezione 6 della SAP per la politica RC1. Se il destinatario aveva già provveduto a scegliere un soggetto erogatore e fissare il primo appuntamento, il sistema notifica la notizia dell’esonero al soggetto erogatore.

​

U. AdRdC E PATTO PER IL LAVORO

​

U.1 AdRdC – Quando si sospende il Patto per il lavoro?

​

Il Patto per il lavoro si sospende a seguito della attribuzione dell’AdRdC. La sospensione del Patto per il lavoro si intende conclusa al termine del periodo di assistenza intensiva, comprese eventuali proroghe e/o sospensioni.

​

U.2 AdRdC – Il Centro per l’Impiego di competenza che convoca il beneficiario di RdC per la stipula del Patto per il lavoro può essere scelto come soggetto erogatore dell’AdRdC?

​

Sì, può essere scelto come sede operativa per l’erogazione del servizio di assistenza intensiva, laddove presente nella lista delle sedi operative. In caso di scelta di un CPI, come sede operativa, da parte del destinatario dell’AdRdC, il CPI selezionato può essere anche diverso da quello di domicilio o di residenza.

​

U.3 AdRdC – È possibile per il destinatario dell’AdRdC comunicare ad ANPAL comportamenti considerati non idonei posti in essere dal soggetto erogatore o del tutor?

​

Sì, il destinatario tramite il portale MyANPAL può comunicare comportamenti posti in essere dalla sede operativa del soggetto erogatore scelto o dal tutor assegnato reputati non coerenti con la normativa o con la finalità del servizio prestato. Si ricorda che Tali comunicazioni possono essere valutate dall’ANPAL anche ai fini di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori di cui all’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 150/2015.

​

V. CAMBIO E DEL SOGGETTO EROGATORE/SEDE OPERATIVA

​

V.1 AdRdC – È possibile per il destinatario dell’AdRdC cambiare il soggetto erogatore prescelto?

​

Al destinatario è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore. Tale cambio può essere effettuato sia durante la fase di attivazione del servizio di assistenza intensiva (fino allo svolgimento del primo appuntamento), sia durante l’intero periodo di svolgimento del servizio stesso. Non è consentito il cambio nel periodo di sospensione per assunzione in prova o a termine del destinatario dell’AdRdC.

​

Z. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA

​

Z.1 AdRdC – Cosa si intende per assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro?

​

L’assistenza intensiva si compone delle seguenti prestazioni:

• Assistenza alla persona e tutoraggio;

• Ricerca intensiva di opportunità occupazionali.

Il soggetto prescelto deve garantire l’erogazione di entrambe le prestazioni ai fini del raggiungimento dell’obiettivo occupazionale. Il servizio di assistenza intensiva prevede l’assunzione da parte del destinatario dell’AdRdC dell’onere di svolgere le attività condivise con il tutor del soggetto erogatore e di accettare l’offerta di lavoro congrua. Entrambe le prestazioni devono essere tracciate dall’operatore della sede operativa nella funzionalità presente in MyANPAL, sia in fase di pianificazione/programmazione della prestazione sia in fase di tracciatura dell’esito della stessa (in termini di partecipazione o meno alla misura concordata o accettazione/rifiuto di una offerta di lavoro, specie se congrua).

​

Z.2 AdRdC – Cosa prevede il servizio di assistenza intensiva?

​

Il servizio, che deve essere erogato dalla sede operativa secondo le migliori tecniche di gestione del soggetto erogatore, prevede:

• L’affiancamento di un tutor al destinatario dell’AdRdC;

• La sottoscrizione del Programma di Ricerca Intensiva della nuova occupazione;

• L’impegno del destinatario dell’AdRdC a svolgere le attività concordate con il tutor e di accettare un’offerta di lavoro congrua;

• L’obbligo per il soggetto erogatore di comunicare al CPI competente (quello di residenza) e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte del destinatario dell’AdRdC, a svolgere una delle attività concordate o ad accettare un’offerta di lavoro congrua.

​

Z.3 AdRdC - Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio?

​

Sì, essendo il tirocinio una misura a carattere formativo. Il tirocinio deve essere inserito come attività nel Programma di Ricerca Intensiva in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.

​

Z.4 AdRdC – Da quando decorrono i 6 mesi di durata del servizio di assistenza intensiva previsto dall’AdRdC?

​

Il periodo di 6 mesi di durata del servizio di assistenza intensiva decorre dalla data di svolgimento del primo appuntamento registrata nel portale MyANPAL. I 6 mesi corrispondono a 180 giorni solari. Si raccomanda alla sede operativa, soprattutto ai fini dell’eventuale riconoscimento del successo occupazionale e/o del Fee4Service, di inserire in MyANPAL l’avvenuta partecipazione della persona, appena svolto il primo appuntamento.

​

Z.5 AdRdC – Al termine dei 6 mesi di erogazione del servizio di assistenza intensiva è possibile prevedere una proroga?

​

Sì, al termine dei primi 6 mesi il servizio è prorogabile fino a ulteriori 6 mesi previo accordo tra il destinatario dell’AdRdC e il soggetto erogatore del servizio, qualora residui parte dell’importo dell’Assegno. La proroga del servizio può essere richiesta dal destinatario dell’AdRdC entro la fine del primo periodo di assistenza e accettata dal soggetto erogatore che la inserirà nel sistema conservandone la documentazione.

​

Z.6 AdRdC – Il servizio di assistenza intensiva può essere sospeso?

​

Sì, il servizio può essere sospeso nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio dopo l’eventuale conclusione del rapporto di lavoro entro il termine di 6 mesi (180 giorni). La sospensione interviene per qualsiasi rapporto di lavoro documentabile tramite comunicazione obbligatoria, anche qualora il contratto non derivi dall’offerta di lavoro eventualmente presentata dal soggetto erogatore o che non dia luogo all’erogazione del contributo per successo occupazionale. All’eventuale ripresa il servizio prosegue per il tempo residuo.

​

Z.7 AdRdC – Quali sono i giustificativi motivi che possono essere addotti dal beneficiario per non presentarsi agli appuntamenti e partecipare alle attività previste dal programma di ricerca intensiva?

​

Ai sensi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 39/0003374 del 04/03/2016, per “giustificato motivo” si ritiene:

a) Documentato stato di malattia o di infortunio;

b) Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

c) Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) Casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

 

Z.8 AdRdC – In quali situazioni si intende chiuso il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro?

​

Il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro si intende, di norma, chiuso quando:

• Siano decorsi 180 giorni dall’inizio del servizio, senza che sia intervenuta una proroga; i periodi di sospensione non vengono computati nel conteggio;

• A seguito di sospensione, il destinatario rimanga occupato per più di 180 giorni.

 

Z.9 AdRdC – Quali soggetti devono sottoscrivere il PRI (Programma di Ricerca Intensiva)?

Il PRI, sia quello a preventivo sia quello a consuntivo, deve essere sottoscritto dal beneficiario e dal tutor del soggetto erogatore; ai fini della produzione del PRI a consuntivo, l’operatore del soggetto erogatore deve registrare sul sistema AdRdC presente in MyANPAL gli esiti di quanto previsto nel PRI.

​

Z.10 AdRdC – Cosa succede nel caso in cui si verifichi una condizione di esonero del destinatario dall'adesione ad un percorso di inserimento lavorativo, dopo il primo appuntamento con il soggetto erogatore e quindi a servizio di assistenza intensiva avviato?

​

Nell’ipotesi in cui, in seguito all’avvio del servizio di assistenza intensiva, si verifichi una causa di esonero (art. 4, co. 3, d.l. n. 4/2019 e Accordo in sede di Conferenza Unificata del 1.8.2019), il destinatario di AdRdC comunica l’evento al CPI competente per residenza. Il CPI registra l’esonero nella sezione 6 della SAP per la politica RC1, e il sistema notifica l’informazione al soggetto erogatore. In caso di esonero per frequenza di corsi di formazione, il CPI valuta se sia necessario sospendere il servizio di assistenza intensiva. In caso positivo il CPI registra l’interruzione temporanea del servizio nell’ambito del sistema AdRdC, notificando l’informazione al soggetto erogatore e al beneficiario.

In caso di esonero per frequenza di corsi di formazione, il CPI valuta se sia necessario sospendere il servizio di assistenza intensiva. In caso positivo il CPI registra l’interruzione temporanea del servizio nell’ambito del sistema AdRdC, notificando l’informazione al soggetto erogatore e al beneficiario.

​

AA. SUCCESSO OCCUPAZIONALE E CONTRATTI PREVISTI

​

AA.1 AdRdC – L’instaurazione di un rapporto lavorativo con un’agenzia di somministrazione di lavoro fa riconoscere l’AdRdC a risultato occupazionale conseguito?

​

Sì, se il contratto con l’agenzia di somministrazione ha durata uguale a quelle previste dalla Delibera n. 23/2019 di ANPAL.

​

AA.2 AdRdC – Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali?

​

No, in quanto il tirocinio non si configura come un contratto di lavoro.

​

AA.3 AdRdC – Per ottenere il successo occupazionale si possono prevedere, a prescindere dalla durata del contratto iniziale, tante proroghe quante sono utili per conseguire il risultato occupazionale previsto dalla misura?

​

Sì. Il risultato occupazionale sarà dovuto quando il contratto di lavoro, comprensivo di eventuali proroghe, raggiunge i limiti minimi temporali previsti dalla Delibera n. 23/2019 di ANPAL. Resta fermo il limite massimo del numero di proroghe previste dalla legislazione vigente e l’importo massimo stabilito per l’AdRdC a ciascun destinatario, calcolato in base al profiling e al tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

​

AA.4 AdRdC – Perché si riconoscono come successo occupazionale solo nelle Regioni meno sviluppate i contratti di durata tra 3 e 6 mesi?

​

Per offrire un’occasione di lavoro in più nei territori con maggiori tassi di disoccupazione, per favorire maggiori opportunità di ricollocazione e rientro nel mercato del lavoro. Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 rientrano nel novero delle Regioni “meno sviluppate” Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che in una delle Regioni “meno sviluppate” si trovi sia la sede operativa del soggetto erogatore sia la sede di lavoro.

​

AA.5 AdRdC – Il contratto di lavoro intermittente è riconosciuto quale successo occupazionale?

​

No, il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non determina il raggiungimento del risultato occupazionale.

​

AA.6 AdRdC – Quali sono i soggetti erogatori abilitati all’erogazione del servizio di assistenza intensiva e alla conseguente richiesta del riconoscimento economico?

​

I soggetti erogatori sono i seguenti:

• Le Regioni tramite i Centri per l’Impiego di cui sono sedi operative;

• I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;

• I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale.

Rientra nella categoria dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale la Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro, con i Consulenti del Lavoro delegati in qualità di sede operativa.

​

AA.7 AdRdC – Nell'ambito dell'AdRdC, il riconoscimento economico (successo occupazionale o Fee4Service) è riconosciuto direttamente in capo al singolo CPI che lo consegue?

​

No. I riconoscimenti economici entrano nelle disponibilità finanziarie della Regione, in quanto soggetto erogatore; la Regione poi provvede ad utilizzarli per il miglioramento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabilita dalla stessa.

​

AB. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OCCUPAZIONALE E FEE4SERVICES

​

AB.1 AdRdC – Che cosa è il Fee4Services?

​

Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta al soggetto erogatore una quota fissa, denominata Fee4Services, in relazione al servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione prestato sulla base di specifiche proporzioni con i risultati occupazionali conseguiti.

​

AB.2 AdRdC – A quanto ammonta il valore del Fee4Services?

​

Il costo riconoscibile per un’ora di attività svolta a titolo di Fee4Service è pari a € 35,50, indipendentemente dall’indice di profilazione del beneficiario; il riconoscimento del Fee4Service non è però fisso ma dipende dal numero di successi occupazionali conseguiti dalla singola sede operativa: il limite massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è comunque pari a nove volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa, al momento della richiesta del riconoscimento del Fee4Service

​

AB.3 AdRdC – In caso di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, ad ogni sede operativa quanti Fee4Services possono essere riconosciuti?

​

Per il riconoscimento di eventuale Fee4Service, il sistema tiene in conto del:

- numero di ore caricate a sistema come “attività a titolo di Fee4Service” (fino a un massimo di 3 per ciascun AdR);

- il cumulo delle ore caricate a sistema come “attività a titolo di Fee4Service”, per gli AdR che non si concludono con un successo occupazionale;

- il parametro di costo di € 35,50 per un’ora riconoscibile a titolo di Fee4Service;

- l’eventuale riconoscimento pregresso di ore a titolo di Fee4Service già richieste dal soggetto erogatore.

- il valore soglia di ore riconoscibili a titolo di Fee4Service, al momento della richiesta da parte del Soggetto erogatore del Fee4Service (equivalenti a 9 volte il numero degli AdR con successi occupazionali conseguiti a quella data); se il cumulo delle ore caricate a sistema supera il valore soglia, sarà riconosciuto il valore soglia moltiplicato il costo orario; se il cumulo delle ore caricate è inferiore al valore soglia, sarà riconoscibile il primo moltiplicato il costo orario; in entrambi i casi, saranno decurtate le ore già riconosciute a titolo di Fee4Service in concomitanza di pregresse richieste da parte del soggetto erogatore.

Se non ci sono successi occupazionali, non sarà possibile quindi riconoscere il Fee4Service.

​

AC. CONDIZIONALITA’

​

AC.1 AdRdC – I meccanismi di condizionalità relativi alle offerte congrue di lavoro definiti nell’ambito del RdC si applicano anche nell’ambito dell’AdRdC?

​

Si, i meccanismi di condizionalità previsti per le offerte di lavoro congrue si applicano anche al percorso di assistenza intensiva.

​

AC.2 AdRdC – In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdRdC che ha terminato il periodo di riconoscimento del RdC, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdRdC?

​

In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, in questa fattispecie, il destinatario esce dalla misura, cioè decade dal beneficio dell’AdRdC.

​

AC.3 AdRdC – Quali sanzioni sono previste a carico del destinatario dell’AdRdC in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento?

​

In questa ipotesi, a carico destinatario dell’AdRdC che non sia anche percettore di NASpI, DIS-COLL o indennità di mobilità è prevista l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1. la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2. la decadenza del RdC e dell’AdRdC in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso in cui il destinatario dell’AdRdC sia anche percettore di NASpI, DIS-COLL o indennità di mobilità, in aggiunta alle precedenti si applicano le seguenti sanzioni:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2. la decurtazione di una mensilità della prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

AC.4 AdRdC – Quali sanzioni sono previste a carico del destinatario dell’AdRdC in caso di rifiuto di accettazione di offerte di lavoro congrue?

​

In questa ipotesi a carico del destinatario dell’AdRdC si applica la decadenza del RdC e, conseguentemente, dell’AdRdC al rifiuto della terza offerta congrua. Nell’ipotesi in cui il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua avvenga successivamente al rinnovo del RdC, a carico del destinatario dell’AdRdC si applica la decadenza del RdC e conseguentemente dell’AdRdC. In entrambe le ipotesi di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo, nel caso in cui il destinatario sia anche percettore di NASpI, DIS-COLL o indennità di mobilità oltre alle sanzioni succitate si applica la decadenza della prestazione.

​

AC.5 AdRdC – Le infrazioni del singolo beneficiario di AdRdC ricadono sul nucleo percettore di RdC?

​

L’infrazione commessa da ciascun membro del nucleo familiare che fruisce dell’ADR, concorre alla determinazione della relativa sanzione in capo al titolare del RDC del nucleo. L’applicazione della sanzione è basata su un contatore degli eventi condizionalità tenuto dall’INPS.

​

AC.6 AdRdC – Quale è il ruolo dei diversi soggetti nella gestione degli eventi di condizionalità?

​

ANPAL mette a disposizione di INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni ai sensi dell’art. 7, comma 12, comunicati dai CPI o dai soggetti erogatori. Successivamente l’INPS, per il tramite della Piattaforma di ANPAL, mette a disposizione dei CPI gli eventuali conseguenti provvedimenti adottati.

​

AC.7 AdRdC – Quali sono le modalità di comunicazione degli eventi che determinano l’applicazione della condizionalità?

​

La sede operativa del soggetto erogatore deve registrare l’evento sul sistema AdRdC che il giorno stesso trasmette la notifica al CPI competente, nel caso in cui quest’ultimo non coincida con il soggetto erogatore, e al nodo regionale competente. Il beneficiario, il CPI competente e il soggetto erogatore possono visualizzare i relativi eventi tramite il servizio “Condizionalità” accessibile con credenziali su MyANPAL all’interno della sezione “Gestione Reddito di cittadinanza”.

​

AC.8 AdRdC – Con quali modalità il destinatario può visualizzare i propri eventi di condizionalità?

​

Il beneficiario di RdC, tramite il servizio “Condizionalità” accessibile con credenziali su MyANPAL, può visualizzare i propri eventi condizionalità.

​

AC.9 AdRdC – Cosa comporta il rifiuto di sottoscrivere il PRI da parte del destinatario dell’AdRdC?

​

Il rifiuto da parte del beneficiario di sottoscrivere il PRI comporta la decadenza dall’AdRdC a dal RdC.

​

AC.10 AdRdC – Quali sanzioni sono previste a carico del destinatario dell’AdRdC in caso di mancata presentazione senza “giustificato motivo”, agli appuntamenti previsti per la stipula del PRI?

​

La mancata partecipazione agli appuntamenti per la definizione del PRI comporta per il destinatario di AdRdC:

1. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

2. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

3. la decadenza del RdC e dell’AdRdC in caso di ulteriore mancata presentazione.

Patto formazione
AdRdC
bottom of page