Con messaggio n°1835 del 06/05/2021 (in tema di semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione) l'INPS comunica che - a far data dalla pubblicazione del suddetto messaggio - la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione e questo a prescindere dall’esito della comunicazione postale.
Dunque l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica (l’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione), senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.
Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica.
Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
In mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.
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